Riforma professionale periti assicurativi: prime osservazioni sul DDL 1217 – XVIII Legislatura
Il DDL Atto Senato n. 1217 – XVIII Legislatura (iniziativa Anastasi e altri) è stato discusso in Senato unitamente al DDL Atto Senato 1666 – XVIII Legislatura (iniziativa Drago e altri) in seno alla decima commissione permanente in data 26 maggio 2021.
Il DDL 1666 è intitolato “Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di periti assicurativi”.
In questa sede non ci occuperemo di questa proposta, volendo prioritariamente soffermarci sul DDL 1217 intitolato “Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni”.
Non è certo questo il primo disegno di legge in materia e ci piacerebbe poterli ripercorrere tutti, ma per evidenti limiti di spazio, non sarà qui possibile. Vale però la pena fare alcune osservazioni di carattere squisitamente giuridico, ferme restando le interessanti argomentazioni svolte da tutte le parti coinvolte in sede di audizione (per le quali si rinvia ai seguenti link Atto Senato n. 1217; Atto Senato n. 1666.
Si proverà a verificare sommariamente se il testo normativo proposto sia coerente con le istanze della categoria ma anche in linea con gli interessi tutelati dalla attuale normativa vigente in materia assicurativa, all’interno della quale la futura riforma andrà a calarsi. Non bisogna infatti dimenticare che la modifica del CAPO VI del D. Lgs 209/2005 non può non tener conto dell’intero impianto del codice non interessato dalla proposta.
Dato il taglio della presente pubblicazione, si metteranno sul tavolo solo alcuni spunti di riflessione, rinviando ad un secondo momento per un più approfondito esame.
Nella breve presentazione del DDL1217 si legge quanto segue:
“Il presente disegno di legge reca modifiche al codice delle assicurazioni private, istituendo l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, con l’obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi (…) Da essi dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra compagnie. Per tale ragione è sempre necessario garantire che l’attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza e indipendenza. Il perito, pertanto, in considerazione del ruolo super partes che è chiamato a ricoprire, è soggetto terzo nella valutazione del danno, poiché, nel corretto esercizio della professione, fissando il valore del risarcimento, partecipa, con il proprio pronunciamento, anche all’aumento del costo della polizza assicurativa. Negli anni, contrariamente, si sono diffuse pratiche che hanno compromesso la garanzia di terzietà, limitando il libero accertamento e la libera stima del danno. Le imprese assicuratrici usano, sempre più spesso, ricorrere a personale dipendente per l’esercizio della valutazione e i periti stessi hanno, frequentemente, operato come fiduciari delle compagnie. Nell’immaginario collettivo ne è scaturito l’erroneo convincimento che il perito sia vero e proprio rappresentante delle compagnie assicurative” (…).
Lo stralcio sintetizza in maniera efficace uno spaccato economico sociale molto aderente alla realtà dei fatti ossia lo svilimento di una professione con ricadute sul delicato equilibrio tra imprese assicurative e assicurati / danneggiati / consumatori. Le istanze che la categoria rivendica, ormai con un grido diventato sempre più disperato, si possono così brevemente riassumere: a) rivalutare la figura del perito assicurativo, sminuito troppo spesso a ruolo di “fiduciario” dell’ impresa mandante; b) garantirne l’autonomia e l’indipendenza in quanto libero professionista, motivo per il quale si continua ad insistere per l’istituzione di un albo; c) assicurare la terzietà e l’imparzialità nell’esercizio della sua attività al fine di migliorare gli standard di tutela dei consumatori.
Gli interrogativi che sorgono sono i seguenti: questi obiettivi sono attualmente realizzabili in base alla normativa vigente? è davvero necessaria una riforma? Se sì, può la proposta, così come strutturata, rispondere appieno alle aspettative della categoria?
Al di là dei fatti di cronaca, ripetutamente narrati da periti e compagnie, i punti sui quali si insiste ormai da tempo sono in sostanza due: 1) garantire indipendenza e autonomia ai periti, che ritengono di averle sempre più perse strada facendo a causa di una naturale asimmetria contrattuale che intercorre tra il professionista e l’impresa; 2) garantire la terzietà dei periti nell’esercizio della loro professione.
Autonomia e indipendenza da una parte; terzietà dall’altra, dunque.
Come realizzare entrambe? De iure condito e de iure condendo?
Direi che se autonomia e indipendenza attengono alla natura stessa della professione peritale, costituendo un’esigenza propria di ogni libero professionista, la terzietà nell’esercizio di una attività ex lege “riservata” ha a che fare con un interesse superiore, di carattere generale, connesso alla tutela dei consumatori nei rapporti con l’impresa tenuta al risarcimento del danno e alla copertura assicurativa (perché qui di questo stiamo parlando, del ramo rca, quindi del delicato equilibrio tra congruo ristoro e prezzi delle polizze).
Autonomia, indipendenza, professionalità, competenza, onestà e serietà sono tutti attributi indispensabili nell’esercizio di qualsivoglia libera professione, quindi anche di quella di perito assicurativo. I periti ritengono, invece, che al momento essi abbiano perso la loro natura di liberi professionisti, tant’è che, ad esempio, si aborre una certa terminologia proprio perché essa stessa sintomatica di una disfunzione ormai quasi irreversibile. Perciò non va bene chiamarsi “fiduciari”; non va bene più nemmeno chiamarsi periti “assicurativi” perché etichette che sembrano sempre più avvicinare il perito ad un “dipendente”, cosa che egli non è.
Di fatto, il perito assicurativo non è un dipendente dell’impresa assicurativa committente.
Ciò è già nella normativa vigente: all’art. 157 D. lgs. 209/2005 si legge che “nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio …”. Concetto ribadito dall’art. 3 del Regolamento Consap di attuazione (Reg. n. 1 del 23 ottobre 2015, già Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008) dove appunto si precisa ancor meglio che “nel ruolo sono iscritti i periti che esercitano l’attività peritale in proprio”. La norma va però letta congiuntamente all’art. 158, comma 2, D. Lgs. cit secondo cui “.. non possono esercitare l’attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo … i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale …”.
La mancanza di ogni limitazione circa i dipendenti privati, unitamente all’altra contestatissima norma contenuta nell’art. 156, comma 2, D. Lgs. cit, che consente alle imprese di “effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni”, ha reso possibile il fenomeno sempre più opprimente di periti formalmente indipendenti ma di fatto asserviti agli imperativi delle mandanti. Il secondo comma dell’art. 156 cit. in realtà consente alle imprese di esercitare direttamente un’attività che la legge stessa riserva in prima battura ai periti iscritti nel ruolo. Da qui ad utilizzare periti-dipendenti il passo è breve. Sul punto era intervenuta, sebbene con un rapido inciso, proprio la Consap nel più articolato provvedimento n. 0041327 del 18 gennaio 2014, in risposta all’Ania sulla problematica della esternalizzazione dei servizi peritali.
Il DDL 1217 lascia intendere la possibilità di realizzare maggiore autonomia e indipendenza attraverso una riforma sia formale, per cui il professionista cambia nome, passando da “perito assicurativo” ad “esperto danni e valutazioni”, sia sostanziale, per cui dall’iscrizione al ruolo si passerebbe all’iscrizione all’albo, con apparenti rimaneggiamenti di alcuni profili.
Rimane la riserva di legge, per cui “l’iscrizione all’albo è obbligatoria per l’esercizio della professione” (art. 157, comma 1, nuovo testo), con ulteriore rafforzamento contenuto nel nuovo testo dell’art. 156, comma 2, cit, secondo cui “le imprese di assicurazione NON possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni …” nonché nel nuovo testo dell’art. 158, comma 2, secondo il quale “non possono esercitare l’attività di esperto danni e valutazione …i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti …”.
La gestione e l’aggiornamento dell’albo resterebbe nelle competenze di Consap, che continuerebbe a gestire anche la prova di idoneità, disciplinata con suo regolamento (art. 158, commi 1 e 3, nuovo testo). La predetta prova serve a valutare che l’aspirante esperto (oggi perito) possegga “adeguate cognizioni e capacità professionali”. In sostanza il comma 3 dell’art. 158 resterebbe immutato.
Lasciando da parte le dispute tra chi è favorevole e chi è contrario alla creazione di un albo, viste le liberalizzazioni in atto da tempo in tutte le professioni, mi chiedo se la riforma così come pensata sia davvero in grado di riportare autonomia e indipendenza alla categoria professionale e realizzare un rafforzamento del potere contrattuale della stessa in sede di stipula delle famigerate convenzioni. L’albo e l’ordine o collegio (o chi per essi) tutelano meglio la categoria, certo. Un organo con poteri disciplinari e sanzionatori è un rafforzativo, sicuramente. Ma il disegno non sembra muoversi molto in questa direzione quanto, piuttosto, nel senso di creare un po’ un ibrido: una professione “protetta” piuttosto che una professione “regolamentata”, lasciando scoperti alcuni ambiti di non poco rilievo.
Dice sicuramente no a periti / esperti dipendenti; sottrae l’accertamento e la stima alle imprese; ma non mi pare rafforzi la tutela della categoria attraverso gli strumenti propri di una tradizionale professione protetta (ex art. 2229 cc). Lascia invariato il potere di Consap e non dice assolutamente nulla su come garantire al meglio le “adeguate cognizioni e capacità professionali”. La stessa Consap, nelle sue osservazioni, ritiene che andrebbero meglio disegnati i nuovi ruoli ad essa proposti.
A fronte della immutata prova di idoneità, costituita dalla redazione di una perizia e un questionario a risposta multipla (attuale regol. Consap cit., art. 9), cui si accede dopo tirocinio biennale, nessun percorso di studi ad hoc è stato istituito; si istituisce invece un albo (semplicemente non si chiama più ruolo, ma nella sostanza, non vedo differenze) diviso in due sezioni di cui la prima crea una discutibile mescolanza tra due profili professionali nettamente distinti e normalmente oggetto di notevoli dibattiti.
Nella prima sezione dell’albo, infatti, andrebbero iscritti sia gli esperti danni e valutazione sia gli esperti di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti. Entrambi gli esperti (per intenderci: quello meramente estimatore e quello ricostruttore) sosterranno la stessa prova di idoneità, salvo dettagliati distinguo che solo la Consap con suo regolamento potrà fornire (art. 158, comma 3). Ma solitamente la garanzia di competenza nelle professioni regolamentate è fornita dalla stessa legge, che indica specificamente requisiti, titoli, materie dell’esame di Stato (o comunque abilitante).
Ugualmente non si comprende perché gli esperti valutazione e danni per veicoli storici siano da inserire in una sezione a sé stante: ci sarà un ulteriore percorso formativo da tracciare anche per questi professionisti? Non potevano stare nella prima sezione e magari riservare la seconda sezione ai ricostruttori? Insomma, si diventa esperti in valutazione dei danni (di qualsiasi veicolo, nuovo, usato, d’epoca) e poi, se si vuole, si sceglie un percorso specialistico in ricostruzione, che richiede tutt’altra formazione, oltre che esperienza (non a caso c’è tutta una normativa Uni che già di per sé crea un ginepraio di opinioni, etichette, qualifiche ecc.).
L’altro aspetto su cui si insiste è la terzietà e imparzialità del perito.
Come ripetuto e ribadito da tutte le parti, o quasi (mi riferisco alla posizione di ANIA, chiaramente espressa nella sua relazione depositata per l’audizione), il perito dovrebbe essere soggetto terzo super partes nell’espletamento della sua attività, in quanto, se è vero che riceve incarico dalla compagnia, non lavora nell’interesse della stessa bensì nell’interesse dell’assicurato / danneggiato / consumatore. Quindi, non dovrebbe subire pressioni di nessun tipo dalla compagnia che conferisce incarico di accertare e stimare il danno da risarcire.
Anche qui non ci sentiamo di scendere nei dettagli di argomenti già da noi trattati in altre e più opportune sedi. Il profilo della terzietà si interseca con quello della indipendenza e ha inevitabili ricadute sul rapporto tra debitore (l’impresa) e il creditore (il danneggiato).
I periti contestano l’etichetta di “fiduciari” delle compagnie in quanto, sostengono, essa svilirebbe la loro vocazione di soggetti equidistanti sia dalle mandanti che dai danneggiati. La loro stima dovrebbe essere non forzata né indirizzata al ribasso, in un’ottica di risparmio imposta dalle imprese, né artatamente gonfiata al fine di favorire le aspettative speculative del danneggiato. Purtroppo però la natura stessa del rapporto tra perito e impresa sembra far orientare l’ago della bilancia verso la committente. Di fatto trattasi di un rapporto di mandato, di un incarico basato sulla fiducia riposta nella professionalità della persona incaricata. L’impresa, come ogni committente, dà le sue “indicazioni”; il professionista esegue l’incarico in autonomia e assumendosi le responsabilità del caso.
Sebbene mi sembri un po’ forzata la ricostruzione fornita da Ania in sede di audizione al Senato, nemmeno mi sento di dire che il sistema della distribuzione degli incarichi su rotazione, attribuito a Consap, possa restituire dignità di figura “socialmente utile” al perito incaricato; né garantirgli la tanto desiderata terzietà. La rotazione degli incarichi mi fa pensare al meccanismo seguito nei tribunali per la scelta dei ctu; ma, si sa, nemmeno lì il criterio è rigidamente seguito, prevalendo sempre e comunque la scelta del giudice fondata sulla fiducia che ha nel consulente nominato.
In fondo in fondo, imporre delle quote, di qualsiasi natura siano, serve non alla terzietà e imparzialità, ma ad assicurare un po’ di incarichi a tutti laddove la fiducia e la meritocrazia dovrebbero far da guida in questo settore. Mi preoccuperei maggiormente di rendere più “etico” l’operato delle imprese nella scelta dei suoi collaboratori (periti, avvocati, medici) che non di imporre loro un criterio di rotazione facilmente eludibile.
Mi pare invece più lungimirante la scelta che guarda alla soluzione francese, proposta da alcune delle parti sentite: rafforzare la garanzia di contraddittorio in sede di accertamento e stima del danno (nella fase pre-giudiziale, per intenderci). Quindi, prevedere per legge la possibilità di una contestazione del danno liquidato da parte del consumatore che sceglie dal ruolo un perito da cui farsi assistere; prevedere l’eventuale fase arbitrale come obbligatoria prima di passare alla fase processuale. Una soluzione che si muoverebbe nel senso di una maggiore aderenza alla ratio della normativa vigente, come vedremo tra un po’.
Non è vero che la terzietà del perito non può fisiologicamente realizzarsi perché egli di fatto lavora per le compagnie. Da un punto di vista economico c’è sicuramente un gioco di forze e di poteri in campo, sul quale si invoca ripetutamente l’intervento di AGCOM. Da un punto di vista strettamente giuridico, restando nel testo del D. Lgs. 209/2005, non si può trascurare la ratio sottesa all’intero codice. In via programmatica, gli articoli 3, 5, 6 del citato testo enunciano gli obiettivi della vigilanza sul mercato assicurativo: da una parte assicurare la stabilità e l’efficienza del settore; dall’altro, garantire la “tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative” nonché “l’informazione” e la “protezione dei consumatori” (art. 3).
“L’ISVAP (oggi Ivass) effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore” (art. 5, comma 3). In questo ambito, l’Ivass esercita il suo potere di vigilanza su tutti i soggetti operanti nel settore assicurativo, quindi sia le imprese sia i periti, nei confronti dei quali applica sanzioni. Perciò, sia le imprese che i periti sanno di dover gestire il loro rapporto di mandato nel quadro di questi limiti, ossia entrambi i soggetti dovrebbero agire avendo come prioritaria la tutela del consumatore (si noti che il codice delle assicurazioni parla di “consumatore”, prima ancora che di assicurato o danneggiato).
Purtroppo, il sistema che si è creato e consolidato spinge le compagnie ad imporsi sui periti per il conseguimento di obiettivi che spesso dimenticano quel primario interesse; mentre i periti subiscono uno svilimento sia del profilo professionale che del ruolo sociale che la legge attribuisce loro.
Un ultimo cenno all’art. 4 del DDL, che introduce il tema delle tariffe, altro argomento caldo e assai controverso. Non essendovi qui lo spazio per una disamina approfondita, vi è sicuramente da dire che un risvolto pratico positivo che la norma potrebbe avere è connesso alla attuazione della legge sull’equo compenso (art. 13 bis, legge 31 dicembre 2012 n. 247, introdotto dall‘art. 19-quaterdecies della legge 4 dicembre 2017 n. 172 e modificato dalla legge di bilancio 2018 – legge 27 dicembre 2017 n. 205).
Sappiamo infatti che l’equo compenso per le professioni non ordinistiche è rimasto pressoché lettera morta a causa proprio della mancanza di un decreto ministeriale contenente le tariffe per la categoria. I periti assicurativi hanno ottenuto di rientrare nell’ambito di applicazione dell’equo compenso, ma cosa è cambiato nelle loro trattative con le compagnie? Quali novità sostanziali contengono le convezioni quadro (dispregiativamente definite “convenzioni capestro”)?
La norma, attribuendo il potere di emanazione delle tariffe alla Consap, con cadenza biennale, riempirebbe quel vuoto che potrebbe conferire ai periti un potere in più in fase negoziale, evitando di doversi piegare supinamente visto il vuoto ancora imperante.
© avv. Annunziata Candida Fusco
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