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Danni all’auto – valore nullo

I danni all’auto vanno risarciti anche se il valore del veicolo è modico o nullo: Cassazione, ordin. 2254 del 14 luglio 2022.

La Cassazione torna su un argomento molto discusso e dibattuto nelle prassi dei tribunali, ma affrontandolo questa volta in un ambito che nulla ha a che vedere con il risarcimento danni da circolazione stradale.

Il caso, infatti, vede protagonista il proprietario di una vecchia Opel Tigra appassionato di “tuning” che aveva commissionato ad una carrozzeria lavori di restauro e miglioramento al fine di realizzare un abbellimento estetico del veicolo in modo tale da poter partecipare ad un raduno.

La sentenza ci dà l’occasione per ricordare che il “tuning” è una pratica che in Italia è ammessa entro certi limiti, in quanto Motorizzazione civile e imprese assicurative sono molto attente a far rispettare la normativa vigente in fatto di modifiche dei veicoli, mettendo spesso il bastone tra le ruote agli appassionati di questa specialità.

Al di là di questo, la vicenda processuale è la seguente.

La carrozzeria incaricata dei lavori effettuava le modifiche non a regola d’arte tanto da compromettere seriamente l’estetica del veicolo e anche la partecipazione al raduno. Il proprietario chiedeva il risarcimento del danno, opponendosi, tra l’altro, al decreto ingiuntivo che la carrozzeria aveva ottenuto per il recupero del suo compenso non ancora pagato.

Sia il tribunale di Teramo, dove il giudizio è incardinato, che la Corte d’Appello dell’Aquila danno però ragione al proprietario della Tigra: la seconda, infatti, conferma la pronuncia del primo. La carrozzeria non si arrende e ricorre in Cassazione.

Il tribunale aveva predisposto una prima ctu all’esito della quale era emerso un costo per l’eliminazione dei danni pari ad euro 1.500,00, affermando che il valore del veicolo era pressochè nullo; disposta poi una seconda ctu, il consulente aveva stimato il costo per il ripristino pari ad euro  3.958,20 (oltre altri importi da fattura stornata). Il tribunale aderiva a questa seconda ctu, in quanto il secondo consulente, più opportunamente, non aveva tenuto in conto solo l’anno di immatricolazione del veicolo, ma aveva considerato anche il maggior valore che derivava dal fatto che il veicolo fosse un veicolo modificato, abbellito, personalizzato.

Il punto controverso, motivo del ricorso in Cassazione ad opera della carrozzeria, è costituito dal fatto che la carrozzeria non solo riteneva che vi fosse stato un doppio ingiusto arricchimento da parte del proprietario del veicolo ma che, ad ogni modo, l’importo riconosciuto a titolo di risarcimento era eccessivo in quanto trattavasi di veicolo immatricolato ben 23 anni prima e il cui valore commerciale era quali nullo, motivo per il quale la riparazione era antieconomica.

La Cassazione ritiene invece che giustamente le due corti hanno escluso il diritto al compenso della carrozzeria per evidente inadempimento; quanto al valore del risarcimento del danno, la Corte dà ragione alla motivazione della Corte d’Appello e sottolinea che bene ha fatto a quantificare  il risarcimento del danno  in euro 3.958,20 dovendosi tenere in debito conto, ai fini della valutazione del veicolo, anche i miglioramenti conseguiti grazie alle operazioni di “tuning”, passaggio che ha consentito di considerare, alla fine, non antieconomica la riparazione. “Per altro verso, la sentenza ha precisato che la valutazione svolta dal primo ctu era basata solo sulla data di immatricolazione del veicolo, trascurando che trattavasi

di veicolo tuning come invece considerato dalla seconda relazione tecnica. Appare quindi adeguatamente motivata, sia pure con argomentazioni sintetiche, la preferenza a favore della seconda valutazione del valore del mezzo, venendo meno anche il denunciato carattere antieconomico della riparazione, profilo che comunque attinge questioni di merito insindacabili in cassazione”.

© Annunziata Candida Fusco

www.avvocatofusco.com

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