Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida: è irrilevante e la vittima trasportata va sempre risarcita (Cassazione civ sez. III, 6 aprile 2022 n. 11246).
La sentenza affronta da vicino, ancora una volta, il tema della legittimità di alcune clausole inserite nei contratti di assicurazione per la rca, confermando il suo costante orientamento in merito.
Vediamo da vicino il caso.
Con atto di citazione del gennaio 2009, Tizio chiamava in giudizio, innanzi al tribunale di Chieti, la XX Assicurazioni per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, in qualità di terzo trasportato, sul veicolo di sua proprietà condotto da Caio, sprovvisto di patente al momento del fatto. Si costituiva l’assicurazione “negando la garanzia assicurativa in favore del terzo trasportato-proprietario del mezzo, chiedendo la chiamata in causa del conducente Caio per eventuale rivalsa nei suoi confronti. Il tribunale di Chieti rigettava la domanda attorea ritenendo inefficace la copertura assicurativa “per aver il danneggiato assicurato affidato consapevolmente la conduzione dell’autovettura a soggetto non idoneo alla guida”. Contro tale decisione proponeva appello Tizio innanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila, la quale accoglieva la domanda dell’appellante condannando l’assicurazione al risarcimento del danno. La Corte osservava quanto segue:
“a) in forza dei principi del diritto europeo, ai fini risarcitori sussisteva prevalenza della qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato e, ai fini della copertura assicurativa, era irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo;
b) il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato-proprietario, che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 cc;
c) nel caso di specie, le emergenze probatorie non consentivano di ravvisare un concorso di colpa del M”.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione dalla XX Assicurazioni.
Il motivo del ricorso che qui ci interessa è il secondo: con esso la ricorrente assumeva che la Corte d’Appello non avesse tenuto in alcun conto la sussistenza del concorso in colpa ex art. 1227 cc e contestava il riconoscimento del risarcimento integrale del danno in favore del trasportato proprietario, non essendo stato considerato il fatto che questi avesse affidato il veicolo a soggetto sprovvisto di patente e in stato di ebbrezza. Soluzione in contrasto con le condizioni previste nel contratto di assicurazione.
La Corte di Cassazione ritiene il motivo infondato ed inammissibile.
Quanto al primo aspetto, la Corte ritiene che il concorso in colpa ex art. 1227 cc non sia stato provato nelle precedenti fasi di giudizio. Quanto al secondo, “che investe il diritto del terzo trasportato all’integralità del risarcimento del danno”, la sentenza si rifà alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in linea con le direttive europee sul tema in base alle quali è stato elaborato il seguente principio:
“la clausola che escluda, aprioristicamente, nei confronti del danneggiato-assicurato, il diritto alla copertura assicurativa – per il caso in cui sia apprezzata, in fatto, la sussistenza, ai sensi dell’art. 1227 cc, di relativo concorso di colpa – è a questi inopponibile, tenuto conto che alla legislazione nazionale è consentito non già di escludere ipso iure, bensì conformare, proporzionalmente, il quantum del diritto al risarcimento del danno, in forza delle regole della responsabilità civile”.
Ciò implica che anche l’assicurato va sempre integralmente risarcito anche nel caso in cui sia trasportato da un terzo, “non distinguendosi la sua condizioni da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”
Conformi sul punto (Cass. 13738/2020; Cass. 1269/2018; Cass. 19963/2013), si vedano inoltre le Direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE.
“In questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata e il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto”.
Il principio di diritto enunciato alla fine della sentenza è il seguente:
“In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, traportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, e tanto, a prescindere dal rilievo per cui l’assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure che fosse convinto che essa fosse assicurata, oppure ancora che si sia posto o non si sia posto domande a tale riguardo”.
© Annunziata Candida Fusco