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Responsabilità da Sinistri stradali: in Mancanza di Scontro e di Nesso di Causalità

Responsabilità da sinistri stradali: in mancanza di scontro e di nesso di causalità non si applica la presunzione di cui al comma 2 dell’art. 2054 cc: Cassazione, ordinanza 19282 del 15 giugno 2022.

Il caso affrontato da Cass. 19282/2022 ci consente di ritornare su un paio di principi ormai consolidati elaborati in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale.

Il sinistro, portato all’attenzione inizialmente del Giudice di pace di Teramo, è stato oggetto di appello innanzi al tribunale di Teramo per poi arrivare in Cassazione, la quale impietosamente ha confermato la decisione dei due precedenti giudici di merito.

L’evento vedeva coinvolti un motociclista e un’autovettura condotta da una donna, la quale effettuava manovra di svolta da destra verso sinistra, senza alcun segno di imprudenza o violazione di norme del codice della strada, così almeno emergeva dall’istruttoria.

Il motociclista, dal canto suo, asseriva che, per evitare l’impatto, aveva perso il controllo a causa della manovra imprudente dell’autovettura e conseguentemente rovinava al suolo subendo danni.

Orbene, in virtù di tutto ciò, chiedeva il risarcimento del danno all’assicuratore dell’autovettura. Il Giudice di pace rigettava la domanda del motociclista, compensando le spese di giudizio; ugualmente faceva il tribunale di Teramo, in sede di appello, condannando però l’appellante al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.

Il motociclista, non contento, ricorreva in Cassazione denunciando la non corretta applicazione del principio di cui al secondo comma dell’art. 2054 cc. Se è pur vero, sostiene il ricorrente, che la presunzione di responsabilità non si applica in mancanza di scontro tra i veicoli, è pur vero però che il motociclista aveva perso il controllo del suo mezzo solo ed esclusivamente a causa della manovra imprudente della conducente dell’autovettura.

La Cassazione non concorda con la ricostruzione del ricorrente e, nel confermare la decisione presa in appello, specifica quanto segue.

Prima di tutto, ribadisce il principio ben noto secondo cui la ricostruzione della dinamica del sinistro è appannaggio del giudice di merito per cui il suo giudizio è insindacabile in sede di legittimità se l’iter logico giuridico è coerente e corretto:

“La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006 n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e  l‘ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358)”.

Il secondo principio, che qui interessa maggiormente, riguarda l’ambito di applicazione della presunzione di corresponsabilità prevista dal comma 2 dell’art. 2054 cc. 

La giurisprudenza costante della Corte esclude la sua operatività nel caso in cui non vi sia scontro tra i veicoli coinvolti nel sinistro. Ciononostante, precisa la Corte, la presunzione di applica in via estensiva anche al caso di sinistro senza scontro qualora sia provato che esista un nesso eziologico tra la condotta del veicolo non coinvolto e il danno subito dall’altro.

Leggiamo attentamente le parole della Corte:

“La giurisprudenza ha infatti stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ. è applicabile di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa trai vari corresponsabili, sempre che si stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (così la sentenza 9 marzo 2012 n. 3704 e le ordinanze 19 luglio 2018 n. 19197 e 12 febbraio 2021 n. 3764); ed è evidente che l’estensione ora richiamata non è applicabile al caso di specie”.

Infatti, venendo all’epilogo della motivazione, la Corte evidenzia che dall’istruttoria è emerso che la conducente del veicolo era intenta ad effettuare una manovra da sinistra a destra e che il conducente del motociclo “era caduto a terra non appena aveva toccato i freni della moto. Mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta dalla moto, la stessa poteva essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Né vi era prova della sussistenza di una qualche colpa a carico di xxx.. poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale era stata dimostrata”.

© Annunziata Candida Fusco

Scarica la Sentenza Cassazione, ordinanza 19282 del 15 giugno 2022

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