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L’Autovelox va sempre tarato! la Cassazione 33414/2022 (ord.) dirada i dubbi sull’onere probatorio.

A chi spetta provare che l’autovelox nel quale siamo sciaguratamente incappati mentre stavamo superando i limiti di velocità, premendo appena appena sull’acceleratore, non era in regola? e quindi, nel dubbio sulla effettiva velocità di marcia, la sanzione non si applica?

Il caso si svolge nel territorio di Avellino, interessando Giudice di pace e Tribunale.

Un automobilista impugna un verbale di contestazione di sanzione amministrativa di euro 184, 162 per violazione dell’art. 142, comma 8, del CdS (D. lgs. 285/1992), agendo innanzi al Giudice di pace, che gli dà pienamente ragione annullando il verbale.

Sostiene il ricorrente che l’autovelox che aveva rilevato la presunta infrazione non era tarato né omologato. Il Giudice però, nell’accogliere le istanze, compensa immotivatamente le spese.

Non l’avesse mai fatto! L’automobilista (o il suo avvocato) propone appello dinanzi al Tribunale di Avellino, in quanto la sentenza di prime cure non motivava adeguatamente sulla compensazione delle spese.  Ma a rischiare troppo, si finisce col perdere tutto! E infatti, il Tribunale di Avellino riforma la sentenza del Giudice di pace affermando che non era stata fornita dall’opponente la prova della omessa taratura, che, ai sensi dell’art. 2697 cc, grava su di lui.

Spiega il Tribunale che “non spetta all’amministrazione fornire la prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche: al contrario è l’opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento. Né il CdS né il suo regolamento impongono che il verbale debba contenere l’attestazione di funzionalità”.

L’appellante ricorre in Cassazione sostenendo che il Tribunale ha completamente omesso di tener conto dell’orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, della Cassazione e dei giudici di merito che tanto hanno scritto relativamente all’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere all’effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocità.

La Cassazione reputa fondato il motivo di ricorso, “avendo il Tribunale fatto malgoverno dell’onere della prova”.

“Questa Corte ha mutato orientamento in merito all’interpretazione e applicazione del censurato art. 45 C.d.S.: prima
dell’intervento della Corte costituzionale, infatti, prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. 

A seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (ex Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. 2019 n. 27467 sez. S2 – ud. 07-07-2022 -4- plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538)”.

Si conclude positivamente per il povero multato: la Corte accoglie il ricorso e rinvia al Tribunale di Roma, cassando la sentenza del Tribunale di Avellino!

© Annunziata Candida Fusco

per il testo dell’ordinanza clicca qui

Cass. 33414_2022

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