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Incidente mortale in autostrada: la responsabilità dell’Anas nel concorso di colpa

Cassazione ord. n. 15513 del 4 giugno 2024 affronta il caso di un sinistro mortale in cui il conducente, alla guida del suo autoveicolo lungo un tratto autostradale, perdeva il controllo e usciva dalla sede stradale, non protetta da guard rail, andando a collidere con un albero posizionato a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge.

Gli eredi del defunto citavano in giudizio, innanzi al Tribunale d Palermo, l’Anas spa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051 cc. La società si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il sinistro era stato causato dalla condotta di guida imprudente del conducente del veicolo.

Il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente la domanda attorea, ritenendo sussistente un concorso di colpa del conducente in misura del 60%; condannava pertanto l’Anas al risarcimento del danno iure proprio, respingendo la richiesta iure hereditatis. Gli eredi proponevano appello e la Corte d’Appello di Palermo respingeva le istanze, con condanna alla spese di giudizio di secondo grado.

Quindi, i predetti ricorrevano in Cassazione.

In questa sede ci interessa soffermarci sulle argomentazioni della Corte relative alla responsabilità dell’Anas per omessa manutenzione ai sensi dell’art. 2051 cc, norma invocata da parte attrice.

Il primo motivo d’impugnazione riguardava proprio la parte della sentenza della Corte palermitana che aveva ravvisato un concorso di colpa del conducente deceduto, “la cui condotta (non abnorme), invece, non poteva essere posta in correlazione causale con la collisione fatale, atteso che, secondo le risultanze probatorie, la doverosa apposizione di una barriera protettiva al margine della carreggiata avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo, indipendentemente dalla velocità di quest’ultimo”.

Con il secondo motivo di impugnazione si rappresentava di fatto che il giudice di seconde cure “aveva mancato di valutare gli elementi gli elementi probatori secondo il loro giusto valore e fornito una motivazione contraddittoria e lacunosa, avendo ignorato sia la revisione del veicolo (e, dunque, la verifica della sua efficienza) eseguita undici mesi prima dell’incidente, sia che il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato che, anche ad una velocità d’impatto maggiore (doppia) rispetto a quella accertata, una barriera di sicurezza (anche di classe minima) avrebbe potuto contenere l’autovettura all’interno della carreggiata”.

La Cassazione riteneva fondate entrambe le censure.

“Difatti, si è accertata in primo grado (e non ha formato oggetto di successive censure) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di … per aver omesso di custodire la strada con modalità tali da prevenirne le intrinseche potenzialità dannose in rapporto alle condizioni obiettive, in particolare per non aver apposto adeguate barriere a protezione di un pericolo atipico (in quanto l’albero si trovava, pacificamente, in prossimità della carreggiata e a distanza inferiore a quella prescritta), evento al quale vanno collegati, con nesso causale, la successiva collisione con la pianta e la morte del conducente”.

A tal proposito, la Corte riteneva corretto il ragionamento dei ricorrenti ossia, il giudice d’appello ha omesso di considerare un passaggio importante ossia che dall’accertamento del ctu era emerso chiaramente che “un’adeguata protezione della strada (e dei suoi utenti) avrebbe evitato l’impatto anche a velocità più elevate di quelle effettivamente tenute ed accertate”.

“Il ragionamento del giudice d’appello risulta fallace, perchè la Corte territoriale individua il primo fattore della sequenza causale, che si è conclusa con l’impatto co l’albero e la morte di … nella perdita del controllo del veicolo (dovuta a negligenza del conducente) al quale sarebbe seguita, quale concausa della conseguenza fatale, la mancata predisposizione di barriere protettive da parte del custode; nel contempo, però, non considera come possibile inizio e causa dell’intera sequenza l’omessa custodia – nel senso sopra specificato, vale a dire di custodia senza adozione degli accorgimenti idonei ad evitare le potenzialità dannose del bene medesimo – da parte della … nè svolge un giudizio controfattuale sulla carenza del guard rail”

La Corte d’Appello di Palermo ha pertanto errato nella sua valutazione e nelle sue conclusioni: la sentenza va cassata e il caso rinviato innanzi ad un altro giudice per le determinazioni del caso. Si rinvia alla lettura approfondita del testo integrale della sentenza, ricca di rinvii giurisprudenziali.

Cass 15513 _2024

© Annunziata Candida Fusco

https://avvocatofusco.com/author/avvocatofusco

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