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Riparazione antieconomica del veicolo incidentato: un anno dopo (parte prima)

Tribunale di Vicenza, sent. 17 luglio 2023 n. 1362

L’ord. della Cassazione 20 aprile 2023 n. 10686 fu accolta con un entusiasmo e uno slancio da parte di esperti e profani tali da far pensare ad una rivoluzione nel campo del risarcimento del danno derivante da sinistri stradali. Come abbiamo avuto già modo di scrivere a più riprese, in realtà, da un punto di vista giuridico, la pronuncia è la naturale evoluzione di un orientamento lungo e antico, che cerca di conciliare diverse anime che in dottrina e giurisprudenza si sono create sul punto.

Per i miei precedenti contributi, cui si rinvia per una disamina del testo dell’ordinanza, si veda ai seguenti link

https://avvocatofusco.com/wp-content/uploads/2023/11/Arch.-La-Trib.-11_2023-Fusco.pdf

A poco più di un anno di distanza da quella importante decisione, vogliamo ripercorrere l’iter argomentativo della Corte e verificare se sono stati fatti passi in avanti sul piano giurisprudenziale: con curiosità abbiamo tentato di individuare qualche pronuncia successiva a quella dell’aprile del 2023 in materia di riparazione antieconomica, cercando di capire se essa ha avuto un effettivo impatto sulle prassi operative.

Mi sono balzate agli occhi due pronunce davvero interessanti da cui voglio partire per un esame pratico, provando a rintracciare qualche risposta ad alcuni interrogativi che, nel corso di un anno di attività, mi si sono presentati. Sicuramente ce ne saranno altre, ma io ho scelto queste due. Eviterò di ripetere quanto già scritto in precedenza, per cui forse può essere utile aver letto i due contributi richiamati o, quantomeno, il testo integrale di Cass. 10686/2020.

La prima pronuncia che voglio prendere in esame è una sentenza lunghissima e dettagliatissima del Tribunale di Vicenza: sentenza 17 luglio 2023 n. 1362. E’ una decisione evidentemente successiva all’ord. del 2023, anche se di pochi mesi, che non la menziona affatto ma che tiene in debito conto, a mio avviso, di quanto in essa esposto, ispirandosi agli stessi principi. Il Tribunale decideva in appello nei confronti di una sentenza del Giudice di pace di Vicenza, innanzi al quale era stato dedotto il seguente caso.

Il caso e le vicende processuali

Tizio è proprietario di una Peugeot tg  … tamponata da un autocarro assicurato con XX; il danneggiato aveva affidato il veicolo ad una carrozzeria di sua fiducia, cui aveva ceduto il credito per il risarcimento dei danni subiti oltre tutti gli accessori. Il danneggiato chiedeva quindi la somma di euro “Euro 5.758,56, così suddivisi: Euro 3.732,50 oltre IVA per spese di riparazione; Euro 597,80 IVA inclusa per il nolo di auto sostitutiva per 10 giorni, come da fattura prodotta (l’attore chiedeva in alternativa il ristoro del periodo di fermo tecnico per gli stessi giorni e per il medesimo importo); Euro 607,00 per spese stragiudiziali, oltre rivalutazione ed interessi”.

Si costituiva la compagnia assicurativa non contestando la dinamica del sinistro, ma le richieste risarcitorie. “Osservava che le spese di riparazione fossero antieconomiche, avendo il perito assicurativo stimato il valore ante sinistro del veicolo in Euro 2.000,00 e contestava la mancata prova delle spese per il nolo, non potendosi ritenere il danno da fermo tecnico in re ipsa e non essendo sufficiente a provare il danno la fattura emessa dallo stesso attore, non essendovi peraltro prova della presa in carico e scarico del veicolo. Deduceva che prima dell’avvio del giudizio, l’11.7.2017, alla luce dei suoi accertamenti aveva corrisposto a (…) la somma di Euro 2.000,00 a ristoro integrale dei danni lamentati dall'(…). Concludeva per il rigetto delle domande attoree”.

Il Gdp aveva disposto Ctu, ma aveva rigettato la domanda attorea. In particolare, il Gdp, “osservato che il valore del veicolo ante sinistro era di Euro 2.000,00 e che il costo della riparazione, per come accertato dal CTU, ammontasse ad Euro 3.897,90 Iva compresa, concludeva che le spese per le riparazioni erano state antieconomiche; riconosceva dunque il risarcimento del danno per equivalente, identificandolo nel valore di mercato del veicolo danneggiato al momento del sinistro, quantificandolo in Euro 2.000,00 (senza detrazione del valore del relitto del mezzo, indicato dal CTU in Euro 200,00, essendo la Peugeot stata riparata)”.

Aggiungeva il giudice che il danneggiato, nonostante la evidente antieconomicità, aveva scelto di riparare il veicolo; pertanto, non riconosceva il fermo tecnico né le spese per passaggio di proprietà e spese di demolizione, pure quantificate dal CTU. Rigettava altresì la domanda di risarcimento per le spese di noleggio dell’auto sostitutiva, posto che la riparazione del mezzo era antieconomica e ritenendo insufficiente a provare il danno la ricevuta fiscale del cessionario, non avendo l’attore provato l’esborso effettivo del danneggiato per il noleggio del mezzo. Infine, negava anche il ristoro per le spese legali stragiudiziali, osservando che l’attività prestata non fosse funzionale e necessaria ad evitare il giudizio o a risolvere un problema tecnico. “Posto che la
somma riconosciuta a ristoro del danno coincideva esattamente con quella corrisposta ante causamdalla Compagnia, non residuando alcun pregiudizio da risarcire, rigettava le domande attoree,
condannando (…) al rimborso delle spese di lite in favore di (…), liquidate in Euro 330,00 oltre accessori e ponendo le spese di CTU e del CTP di parte convenuta a carico dell’attore”.

La sentenza veniva impugnata innanzi al Tribunale di Vicenza con cinque motivi (e molteplici sotto-motivi) per i quali si rinvia al testo della sentenza, data la notevole estensione. In sintesi, per quel che qui ci interessa maggiormente, l’appellante contestava l’errata quantificazione del valore di mercato così come compiuta dal ctu e valutata dal Gdp; che le riparazioni fossero state considerate antieconomiche; che nel valutare l’antieconomicità il Gdp aveva considerato solo il valore ante sinistro senza computare spese di demolizione e immatricolazione nonché fermo tecnico; che aveva errato nel valutare l’eccessiva onerosità che è tale solo se le spese di riparazione superino in maniera macroscopica il valore del mezzo, cosa che nel caso di specie non vi era. Ancora, non aveva considerato il valore d’uso del mezzo danneggiato.

Inoltre, il Gdp ingiustamente aveva disconosciuto le spese di noleggio solo perché la riparazione era antieconomica e aveva confuso questa voce di spesa con il fermo tecnico che è cosa diversa. Infine, ancor più ingiustamente non aveva riconosciuto le spese legali stragiudiziali sull’assunto che nel caso di specie l’assistenza legale non fosse necessaria.

Insomma, tanta roba che qui non possiamo analizzare nel dettaglio tutta quanta; motivo per il quale si rinvia ad una approfondita lettura della sentenza, molto interessante in tutte le sue parti.

Se fin qui abbiamo visto le pretese del danneggiato appellante, vediamo cosa dice di interessante il Tribunale di Vicenza, soffermandoci solo sugli aspetti connessi alla antieconomicità della riparazione.

“Il primo e secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono parzialmente fondati, essendo meritevoli di accoglimento nella sola parte in cui l’appellante contesta l’erroneità della valutazione del valore ante sinistro del mezzo (tanto come parametro per valutare l’economicità delle riparazioni, tanto come importo utilizzato dal GdP per accordare il risarcimento per equivalente, ex art. 2058 co. 2 c.c.), per non aver il Giudice di prime cure incluso in esso il (…) e le spese di demolizione del mezzo”.

La domanda di risarcimento in forma specifica

«È opportuno rammentare, a livello generale, che “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione,
allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 10196 del 30/3/2022)».

Si può notare che qui il Tribunale parte da un assunto consolidato nella giurisprudenza anteriore e confermato da Cass, 10686/2023, sebbene non richiamata (il che ci fa pensare che forse il giudice non l’aveva ancora letta, essendo di recente emanazione …).

Poi continua, motivando:

«Il GDP, sulla scorta della CTU depositata in primo grado, ha ritenuto antieconomiche le spese di riparazione di cui (…) ha chiesto il risarcimento, liquidando quindi in via equitativa la differenza di valore del bene prima e dopo la lesione (quantificata in Euro 2.000,00).
Va osservato che in realtà nella relazione di primo grado il CTU ha individuato sinteticamente (cfr. relazione del 13.5.2019 pagg. 4-5), il valore del mezzo ante sinistro in Euro 2.100,00, a cui ha quindi detratto il valore del relitto per Euro 200,00 individuando quella che il CTU ha indicato come “valutazione per differenza valori” per Euro 1.900,00. A detto importo il CTU ha aggiunto le spese di demolizione con passaggio di proprietà, per Euro 600,00 e il (…) per 6 giorni per Euro 30,00 al giorno, per Euro 180,00, arrivando ad un importo totale di Euro 2.680,00. Il Giudice di primo grado, individuato il valore ante sinistro del mezzo in Euro 2.000,00, ha quindi ritenuto antieconomiche le spese di riparazione, rideterminate in Euro 3.897,90 IVA compresa (cfr. pag. 5 sentenza e 4 CTU): va infatti osservato che nella citazione di primo grado (…) ha chiesto (cfr. pag. 2) il risarcimento delle spese di riparazione quantificandole in Euro 3.732,50 oltre IVA, sulla base della fattura emessa verso l'(…) (cfr. doc. 3 bis primo grado S.), pari ad Euro 4.553,65 IVA compresa (Euro 3.732,50 + 821,15 di IVA al 22%); il CTU ha provveduto a rideterminare le spese con quantificazione analitica (vale a dire, verificando che in base alla documentazione, anche fotografica, raccolta, le spese di riparazione avrebbero dovuto ammontare al minor importo di Euro 3.897,90 IVA compresa, a cui al più potevano aggiungersi Euro 195,5,00 per 6,5 giorni di fermo tecnico, cfr. relazione, pagg. 3-4), valutando l’economicità delle riparazioni in base ad un raffronto tra la propria valutazione analitica e le somme richieste da (…), pari ad Euro 5.151,55 (ricomprendendo, dunque anche le somme richieste a ristoro delle spese di noleggio, ma non quelle per spese legali stragiudiziali, cfr. relazione CTU, pag. 5 e citazione primo grado, pag. 5)”.

Una disamina moto dettagliata (sulla quale non tutti potrebbero essere d’accordo, sul piano tecnico) nella quale il Tribunale dà conto di tutti i passaggi argomentativi che ha seguito per arrivare ad una congrua valutazione del valore ante sinistro del veicolo.

Un passaggio significativo mette bene in luce che dal valore ante sinistro va detratto sempre il valore relitto, anche se il veicolo non è stato demolito ; mentre è chiaro che al valore per differenza così calcolato vanno sempre aggiunte le spese di demolizione con passaggio di proprietà oltre il fermo tecnico. In questo secondo assunto, il Tribunale ricalca Cass. 10686/2023 sebbene non la richiami esplicitamente. Sul punto, lo stesso Tribunale avrà modo di tornare in un altro passaggio della sua motivazione, che esamineremo più sotto.

Ricordiamo infatti che gli ermellini avevano chiaramente enunciato che laddove il giudice si avvalga della facoltà di liquidare il danno per equivalente, è giusto che siano rimborsati anche i costi da sostenere in caso di sostituzione del veicolo (spese di rottamazione, spese per nuova immatricolazione, bollo non goduto e fermo recupero mezzo analogo), e ciò anche nel caso in cui il danneggiato scelga di procedere (assumendosene i maggiori costi) alla riparazione del veicolo.

«Laddove il danneggiato decida – com’è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo; invero, a fronte di un danno accertato, l’opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell’ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato; non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta; tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l’obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica; in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza “punire” quest’ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l’auto)» – Cass. 10686/2023.

Criteri di valutazione del CTU per la determinazione del valore commerciale ante sinistro.

Tra i motivi d’appello, come visto, vi era la contestazione dei criteri utilizzati dal Ctu per arrivare alla determinazione del valore commerciale del veicolo danneggiato ante sinistro. Ma anche sul punto, il Tribunale sembra compiere una disamina puntuale e dettagliata (quanto condivisibile da un punto di vista tecnico, lo lasciamo agli esperti).

«Il CTU ha avuto modo di meglio precisare che “sono stati utilizzati i mercuriali evincibili da riviste del settore in considerazione dell’anno di immatricolazione del veicolo (2005); trattandosi di veicolo vetusto, l’ultima valutazione ricavabile dai mercuriali è del 2017, relativa ad un veicolo di identiche caratteristiche ma immatricolato nel 2007; i dati sono stati presi dalla rivista specializzata Q., e messi a raffronto con quelli della rivista specializzata E. vendita, prendendo a riferimento il valore più elevato che è quello vendita. È stato quindi individuato il valore di Euro 2.100,00 a cui sono stati detratti Euro 400,00 ca. in considerazione del fatto che si trattava di veicolo immatricolato due anni prima rispetto all’ultima stima disponibile (riduzione operata sulla scorta di quelle operate nelle riviste anno per anno). Operata tale riduzione, al valore ottenuto- Euro 1.700,00, – sono stati aggiunti 400 Euro di plusvalore in considerazione della ridotta percorrenza chilometrica, come evidenziato nella relazione, dimostrata dal contachilometri; gli Euro 400,00 sono stati calcolati in base a una formula matematica condivisa dal CTP.”. Ciò chiarito, non sono fondati i rilievi dell’appellante relativi ai criteri di valutazione; è infatti pienamente condivisibile la scelta del CTU di affidarsi ai mercuriali comparati Quattoruote ed E. Online: in primo grado l’appellante aveva infatti fondato le sue richieste sulle valutazioni contenute nel sito Autoscout 24 (cfr. doc. 7 primo grado S.). Il CTU ha ritenuto che tali valutazioni, su cui (…) ha insistito col primo motivo d’appello, non fossero attendibili. Si tratta di una considerazione pienamente condivisibile, posto che le valutazioni dell’appellante provengono da un sito in cui vengono pubblicate le offerte dei soggetti interessati a vendere le loro auto, che dunque sono portati a non indicare valori oggettivi dei mezzi in vendita, ma anzi a sovrastimarli. Congrua la scelta del CTU, d’intesa con i CTP, di utilizzare le valutazioni di due riviste del settore, applicando, a maggior garanzia dell’appellante, il valore più elevato».

Notare, e questo è importante in punto di diritto ai fini di eventuale valutazione di motivi di ricorso in Cassazione, che il ctu ha concordato con i ctp il metodo di stima del valore ante sinistro.

Il Tribunale reputa invece degno di accoglimento il motivo relativo ad un altro aspetto commesso al modus procedendi del Gdp per pervenire all’esatto valore ante sinistro del veicolo danneggiato: egli ha sicuramente errato per non aver dedotto dal valore commerciale antecedente il sinistro il valore del relitto perché, diceva, il veicolo era stato riparato.

«Orbene, precisa il giudice di seconde cure, il modus operandi del GdP non è condivisibile.

Nell’individuare la somma parametro per valutare l’economicità o meno delle riparazioni, non si deve far riferimento al mero valore commerciale del mezzo, ma considerare anche le eventuali somme che il danneggiato avrebbe percepito (dovendosi quindi detrarre il valore del relitto),  ma anche che avrebbe sborsato (dovendosi dunque aggiungere le spese di demolizione e di passaggio di proprietà e la somma, eventualmente determinata in via equitativa, a ristoro del F.), in caso di mancata riparazione del mezzo: non rileva infatti che tali spese (o la percezione di tali somme, quanto al valore del relitto) si siano o meno verificate, posto che le stesse vanno comunque valutate per vagliare l’economicità o meno delle spese di riparazione di cui si chiede il ristoro.

Nel caso di specie, dunque, il GdP avrebbe dovuto considerare il valore commerciale del mezzo ante sinistro (stimato in Euro 2.100,00, secondo i criteri condivisibili suriportati), detrarre il valore del relitto (pari ad Euro 200,00) ed aggiungere le spese di demolizione con passaggio di proprietà ed il (…) per 6 giorni (stimati, secondo criteri condivisi dalle parti e che non hanno formato oggetto di specifiche censure in appello, anche con riferimento al numero di giorni di fermo per reperire un altro veicolo). Così operando, il valore del veicolo da usare come raffronto nel valutare l’economicità delle riparazioni, è pari ad Euro 2.680,00».

Un breve passaggio sull’iva mi pare degno di nota. Secondo l’appellante, avrebbe errato il GdP a mettere in conto l’iva nella determinazione del valore commerciale del veicolo incidentato.

Viceversa il Tribunale, osserva che «correttamente nell’operare il vaglio dell’economicità delle spese il Giudice di Pace ha considerato l’IVA: l’IVA delle spese di riparazione per il danneggiato costituisce un costo ed è dunque pienamente ragionevole tenerne conto ai fini di una valutazione globale dei costi».

La continuità d’uso del veicolo

E veniamo ad un altro punto interessantissimo della sentenza, relativo al motivo di impugnazione secondo ci il GdP non avrebbe tenuto in nessun conto il valore d’uso del veicolo, essendosi fermato ad una stima meramente oggettiva dello stesso, basata sull’entità della perdita.

Riprendiamo il motivo d’appello:

 “il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la riparazione risponderebbe ad una esigenza di continuità d’uso del mezzo danneggiato, posto che nel caso di risarcimento per equivalente il danneggiato si vedrebbe costretto a reperire sul mercato un mezzo equiparabile a quello non riparato, per modello, età, condizioni d’uso, cosa assai ardua, il che renderebbe opportuno sostenere una spesa di riparazione anche superiore al valore del mezzo”.

Sicuramente l’osservazione è giustissima ed in linea con quell’orientamento minoritario (ma non troppo) che esisteva già prima della Cass. dell’aprile del 2023.  Il valore d’uso, che tanta parte ha giocato nell’ord. 10686/2023, cavallo di battaglia della giurisprudenza di merito anteriore basata sulla soggettivizzazione / personalizzazione del danno, è tirata in campo in questo procedimento che si stava svolgendo mentre gli ermellini elaboravano la loro splendida pronuncia.

Il Tribunale di Vicenza dà una motivazione che sembra davvero essere una risposta agli interrogativi sorti all’indomani di Cass. 10686/2023, sebbene non sfiori affatto in tutte le sue argomentazioni fin qui viste la questione della locupletazione.

Riprendiamo il passaggio degli ermellini del 2023:

«Ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l’esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione
antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l’eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta
della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell’applicazione dell’art. 2058, 2 co. c.c.; invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire lariparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente eai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione».

Bene, il Tribunale di Vicenza, nel rigettare il motivo d’appello, scrive testualmente:

«Le considerazioni in merito alla necessità di considerare la “continuità d’uso” del mezzo, oltre che del tutto generiche, sono rimaste indimostrate, non avendo (…) articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare che il danneggiato potesse avere uno specifico interesse a mantenere, con un costo di riparazione assai elevato, lo stesso mezzo».

Senza entrare nel merito della locupletazione, si ripete, si sta sottolineando l’importanza, sul piano della distribuzione dell’onere probatorio, della dimostrazione del valore d’uso di un veicolo pe ril quale forse non varrebbe la pena fare le riparazioni.

La sentenza prosegue ancora un bel po’ sulle spese di noleggio e sulla differenza rispetto al fermo tecnico; chiude affrontando la questione della ripetibilità o meno delle spese legali stragiudiziali.

Non ci soffermiamo su tutto ciò per esula alquanto dal tema d’indagine, ma direi che anche nella restante parte essa continua ad essere accattivante.

Anche le conclusioni sono dettagliate nel riepilogo dei calcoli e nell’individuazione delle voci di danno e delle spese riconosciute. Indubbiamente potrebbero esserci letture ed opinioni differenti sia in diritto che in parte tecnica.

Si auspica davvero che tutti gli operatori cominciano a fare tesoro di principi che orami si vanno via via consolidando in materia di riparazione antieconomica, facendo, ciascuno per la sua parte, puntuale applicazione, in sede di allegazione e prova, di tutti i consolidati assunti che col tempo si sono accumulati.

2. Trib. Vicenza 1362_2023_annotata

© Annunziata Candida Fusco

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