Si sta facendo un gran parlare della proposta avanzata da Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) di introdurre il modulo CAI (modulo di constatazione amichevole di incidente) in formato digitale. La narrazione che circola sul web è che il modulo cartaceo sarà presto sostituito dal modulo in formato digitale con tutte le conseguenze del caso e, confrontando i rischi e le opportunità, viene fuori uno scenario che evidenzia la gravità dei primi a discapito delle seconde.
Senza entrare, per ora, nel merito della questione, voglio qui tentare di capire qual è l’oggetto reale della proposta di Ivass in quanto sono convinta che non si possa opinare serenamente su di un argomento se si parte già con dei pregiudizi, ma soprattutto si deve riportare la notizia con onestà per poterne poi valutare la bontà.
In data 17 luglio 2024, l’Ivass pubblicava sul suo sito – sezione normativa secondaria / documenti in pubblica consultazione – una proposta di modifica del Regolamento 13/2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, contrassegno e modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X del Cap (Cod. ass. priv.). Come di consueto, Ivass prevedeva un termine entro il quale tutti gli interessati avrebbero potuto inviare, tramite un modulo allegato, proposte, osservazioni e commenti che saranno poi resi pubblici sul sito dell’Autorità (così si legge nella prima pagina del Documento di consultazione 6/2024, consultabile e scaricabile al seguente link https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2024/06-pc/index.html).
Il termine per l’invio di proposte, osservazioni, commenti era fissato per il 27 settembre 2024; il termine quindi è scaduto; ad oggi non risultano pubblicati sul sito gli esiti della consultazione: nella pagina dedicata agli esiti, l’ultimo esito di pubblica consultazione è relativo al Reg. 7/2007, come facilmente visibile al link di seguito https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/index.html. C’è da attendere ancora un po’ e poi si vedranno tutte le proposte pervenute nonché le risoluzioni adottate dall’Autorità (così si legge sempre nella prima pagina del Documento di consultazione).
Possiamo perciò ricavare le proposte, le osservazioni, i pareri dei soggetti maggiormente attivi sull’argomento solo navigando in internet, nei siti ufficiali di riferimento, provando a farci un’idea di quali siano le reazioni maggiormente critiche sollevate.
Il sito di ASSOUTENTI, una delle più prestigiose associazioni di consumatori, il cui scopo statutario è “tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori” (https://www.assoutenti.it/chi-siamo/), ritiene che la proposta di riforma sia foriera di notevoli rischi, così come si legge nel suo comunicato stampa del 5 ottobre 2024. Riporto testualmente.
“L’Ivass ha avviato l’iter di revisione del Regolamento Isvap n. 13/2008 introducendo la facoltà di denuncia di sinistro Rc auto attraverso applicazioni mobili o web, che di fatto digitalizzano il cosiddetto “modulo blu”, ossia la Constatazione Amichevole di Incidente (Cai). Una novità che, secondo consumatori e agenti assicurativi, presenta più rischi che opportunità.
Correttamente si riporta che il modello Cai in formato digitale è previsto come facoltà per l’utente. Dettaglio non secondario, come avremo modo di vedere.
Poi continua:
“Eliminando l’obbligo a carico delle compagnie di assicurazione di consegna del modulo cartaceo, sostituendolo con una applicazione informatica, si potrebbe complicare la sottoscrizione di un accordo tra i conducenti nell’immediatezza di sinistro, a maggior ragione nei casi in cui i sottoscrittori sono persone con scarsa dimestichezza nell’uso delle tecnologie informatiche – spiegano Assoutenti, Confconsumatori, Movimento Consumatori e Sna (Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione), che hanno presentato le proprie osservazioni all’Ivass – La Cassazione, con la sentenza n.15431/2024, ha recentemente confermato che il modulo Cai, sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Evidenti quindi le problematiche legate a facili errori di compilazione su un dispositivo di piccole dimensioni come uno smartphone. Anche alcuni aspetti legati alla privacy degli utenti destano preoccupazione, considerando che il modulo può contenere anche dati sensibili sanitari di eventuali feriti. Si sottolinea inoltre come i dati raccolti dalle compagnie di assicurazione non possano poi essere utilizzati per scopi diversi come, ad esempio, attività di marketing”.
Riporta cioè le possibili devianze a cui si potrebbe incorrere in caso di adozione obbligatoria del modello Cai digitalizzato. Tutte osservazioni correte su cui, come detto, non intendo soffermarmi in questa sede. Voglio solo fare un qualche riflessione.
La prima: la consultazione si è chiusa e non ancora conosciamo gli esiti.
La seconda: non conosciamo nemmeno le risoluzioni definitive adottate da Ivass all’esito della predetta consultazione.
Terza: conosciamo per ora soltanto il testo della proposta di Ivass e le opinioni sollevate da alcuni soggetti, così come riportate nel web.
Insomma, ci manca il quadro d’insieme.
Cosa dice il documento di consultazione n. 6/2024?
La relazione inizia con l’illustrazione del quadro normativo di riferimento e dei principi ispiratori: tra questi l’esigenza di dematerializzazione e semplificazione in armonia con l’incalzante progresso del mercato e allo scopo di adeguarsi a principi generalizzati della normativa nazionale.
In particolare,
“l’ampia diffusione e l’accessibilità delle tecnologie digitali sollecita l’offerta agli assicurati di un servizio di compilazione in modalità digitale del modulo di denuncia di sinistro. La modalità informatica non sostituisce la modalità cartacea di compilazione del modulo di denuncia di sinistro ma è prevista come alternativa alla stessa. In ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l’opzione per l’una o l’altra modalità non incide sugli effetti delle dichiarazioni trasfuse nel modulo, e sulla loro valenza probatoria. La compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica avviene tramite un’applicazione (app su pc / smartphone o webapp). Il processo è guidato. Il Modulo può contenere campi precompilati. La predisposizione ed offerta all’utenza delle applicazioni informatiche per la compilazione del modulo di denuncia sinistro avviene a cura delle imprese di assicurazione che, a tal fine, possono avvalersi di fornitori esterni. Si impone l’adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire che le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente compilato in modalità informatica e sottoscritto con firma elettronica, abbiano la stessa efficacia di quelle contenute nell’omologo modulo redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa. All’uopo, in particolare, è richiesto che la sottoscrizione del modulo compilato in modalità informatica sia tale da assicurare la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute da chi le ha sottoscritte e che, pertanto, il procedimento di firma sia idoneo a consentire l’identificazione del firmatario” Pag. 3, Doc. cit.
Ancora:
Finalità del Provvedimento – L’intervento di modifica regolamentare si propone di: (…) favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti e la corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all’articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005, anche in considerazione dell’ampia diffusione e della accessibilità delle tecnologie digitali – ancora pag. 3, Doc.
Gli articoli 4, 5, modificano e integrano la disciplina relativa alla compilazione del Modulo di denuncia di sinistro. Le proposte normative sono finalizzate a riconoscere agli assicurati la facoltà di formare la denuncia di sinistro anche come documento informatico. L’articolo 6 impone alle imprese di assicurazione la predisposizione di applicazioni informatiche per la compilazione in modalità informatica del modulo di denuncia di sinistro, e la sottoscrizione, previa identificazione dell’utente. Le disposizioni in materia di denuncia di sinistro sono declinate in funzione dell’esigenza di garantire l’equivalenza degli effetti tra l’atto redatto in modalità cartacea e l’atto prodotto in modalità informatica, in linea con le previsioni contenute nel decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (CAP), nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD), nonché nel Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la Direttiva 199/93/CE (Regolamento eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, e, dunque, di assicurare la provenienza delle dichiarazioni contenute nel modulo di denuncia. L’articolo 7 fissa il termine di adempimento dell’obbligo posto a carico delle imprese di assicurazione di mettere a disposizione degli assicurati servizi di compilazione digitale e sottoscrizione con firma elettronica del modulo di denuncia di sinistro. Pag. 4, Doc.
Infine, per evitare di essere prolissi:
L’ampia diffusione e l’accessibilità delle tecnologie digitali rende opportuna la messa a disposizione degli assicurati, da parte delle imprese, di strumenti per l’assolvimento dell’obbligo di denuncia di cui all’articolo 143 del CAP in modalità informatica, in funzione dell’efficientamento e dell’ottimizzazione dei processi di gestione e liquidazione dei sinistri, anche in un’ottica antifrode.
La maggiore efficienza operativa compenserebbe il costo e lo sforzo organizzativo richiesti alle imprese, pertanto, nel paragrafo 5.1 non verrà presa in considerazione l’ipotesi della cosiddetta opzione zero, ossia di mantenimento della situazione attuale. Pag. 6, Doc.In considerazione della peculiarità della materia, per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili, sono stati utilizzati anche momenti di confronto con il mercato, in particolare attraverso incontri con l’ANIA, le cui considerazioni sono state parte fondamentale del processo valutativo dell’Istituto (…)
Tenuto anche conto delle disposizioni europee e nazionali che compongono il quadro giuridico di riferimento, quali quelle contenute nel Regolamento eIDAS, nel Codice dell’Amministrazione digitale, nel Codice delle assicurazioni private, nonché nel Regolamento ISVAP n. 13/2008, sono state individuate alcune tematiche rilevanti rispetto a ciascuna delle quali sono state valutate le principali opzioni regolamentari considerate percorribili: (…) – ancora pag. 6, Doc.
Ripeto, tralasciando deliberatamente di entrare nel merito delle proposte e delle relative criticità, cui dedicheremo altro spazio a tempo debito, direi che almeno due cose sono chiare, senza fare il processo alle (cattive) intenzioni:
a) che c’è un’esigenza di adeguamento ai tempi e alle normative nazionali e sovranazionali o quantomeno un’esigenza pratica da attuare nel rispetto del quadro normativo di riferimento;
b) che l’impiego del modulo Cai digitale è previsto come facoltativo, non obbligatorio. In nessun luogo si parla, per ora, di obbligatorietà.
Premesso questo, poi si potrà parlare dei rischi connessi alla opzione digitale ed è legittimo e sacrosanto dubitare dell’efficienza della scelta, sebbene a priori.
Infine, si riporta il testo dell’art. 15, relativo al modulo Cai, nella proposta di modifica elaborata da Ivass a pag. 18 Doc:
Art. 15
(Consegna da parte dell’impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)
- Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della
stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ed al
contrassegno, nonché, su richiesta del contraente/assicurato, in occasione di ogni denuncia
di sinistro.
2. La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a scelta del contraente, su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all’impresa.
3. Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’impresa in qualunque momento
modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo.
In conclusione, mi sembra di poter dire che, per quanto le preoccupazioni dei possibili rischi per gli utenti siano tante e legittime; per quanto le apparenze sembrano dirigere verso una soluzione scontata (si vedano le proposte di app già messe in campo dalle compagnie), fin quando il modulo digitale non sarà imposto come obbligatorio, fin quando le due formule saranno date come alternative, vi sarà sempre la possibilità di declinare l’opzione digitale in favore di quella cartacea, tradizionale, antica o desueta che dir si voglia, dicendo semplicemente “no, grazie” di fronte a qualsiasi tentativo di orientamento (e/o imposizione) verso una scelta non gradita ed eliminando il problema alla radice