TECNICA | SCIENZA | ARTE

Organo di informazione dei Periti Assicurativi

Illegittimità del calcolo delle vacazioni: la Corte Costituzionale interviene sui compensi degli ausiliari del giudice

Corte Costituzionale sent. 16/2025 – breve nota

La Corte Costituzionale interviene ancora una volta sulla questione della congruità dei compensi degli ausiliari del giudice, sferrando un colpo decisivo ad una norma discussa e contestata sulla quale da troppo tempo grava l’inottemperanza dell’amministrazione, deputata ad adottare una normativa integrativa che si attende dal 2002.

Cerchiamo di ricostruire brevemente la vicenda e la pronuncia, partendo dal quadro normativo di riferimento.

Restando all’attualità, va preliminarmente ricordato che i compensi degli ausiliari del giudice sono regolamentati dall’art. 4, l. 319/1980; dal DPR 115/2002 (in particolare qui ci interessano gli artt. 49, 50, 54); dal Dm 30 maggio 2022.

Proviamo a guardare il contesto più da vicino.

L’art. 4, l. 319/1980, è l’ unico articolo rimasto in vita dopo l’entrata in vigore del DPR 115/2002, che ha abrogato il resto della legge.

Riportiamo l’intero testo:

LEGGE 8 luglio 1980, n. 319

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria.

Art. 4

Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.

L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

In attuazione dell’art. 10 della l. 319, che predisponeva l’aggiornamento degli onorari ogni tre anni in base agli indici Istat mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia, fu emanato il Dm 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), che prevede per onorari diversi dalle vacazioni il rinvio ad un sistema tabellare, in cui gli importi fanno riferimento grossomodo alle tariffe delle varie categorie professionali.

Per le vacazioni, l’art. 1, comma 1, del Dm stabilisce quanto segue, di fatto aggiornando gli importi di cui al citato art. 4:

Art. 1. 

  1. Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

La disciplina dei compensi degli ausiliari veniva poi inserita nel Dpr 115  del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale, all’art. 49, comma 2, dispone che “gli onorari sono fissi, variabili e a tempo”. Il successivo art. 50 (misura degli onorari), prevede invece che …

  1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 34, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
  3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell’autorità giudiziaria.

Inoltre, l’art. 54, Dpr 115, predispone che “la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.

Sennonchè, le tabelle previste dall’art. 50 cit. non sono state mai adottate, rimanendo i compensi degli ausiliari, vacazioni comprese, aggiornati al 2002 come da Dm sopra richiamato.

La situazione di evidente sperequazione in cui si sono venuti a trovare gli ausiliari a causa di un irrigidimento degli importi in relazione alle molteplici oscillazioni economiche del contesto sociale hanno fatto sì che tutte le categorie professionali manifestassero il loro malcontento nelle sedi più disparate, purtroppo senza molto successo.

Venendo alla pronuncia che qui si vuole brevemente commentare, è la stessa Corte a ricordare, dopo l’excursus storico-normativo, i suoi precedenti interventi sul tema finalizzati a ripristinare un certo equilibrio, fermo restando il monito all’amministrazione, responsabile di essere rimasta inadempiente rispetto al dettato normativo che prevede l’adeguamento degli importi ogni tre anni.

Ciò detto la Corte esamina la questione sollevata.

E la questione sollevata è la seguente.

1.– Il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, censura, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, prevede, per le vacazioni successive alla prima, un onorario inferiore a quello stabilito per la prima, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002; nonché l’art. 50, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui stabilisce che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive.

Nella prospettiva del rimettente, la netta differenza operata dalla normativa censurata tra il compenso, già largamente inadeguato, relativo alla prima vacazione e quello, irrisorio, fissato per le vacazioni successive, darebbe luogo a un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e ledere la garanzia dell’equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.

Sintetizzando al massimo per ovvie ragioni, venendo al merito, la Corte affronta prima la questione di legittimità relativa all’art. 50 del Dpr 115/2002, ritenendola inammissibile:

3.1.‒ La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il giudice a quo non è infatti chiamato a fare applicazione di tale disposizione, che, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a partire dall’adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, non ancora intervenuta, come sopra precisato.

Sino a quel momento, la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice resta governata dall’art. 4 della legge n. 319 del 1980, in combinato disposto con il d.m. 30 maggio 2002, che ha sancito, come riferito, l’ultimo adeguamento dei relativi importi.

Passando all’art.4, la Corte reputa la questione fondata. Dopo aver ricordato e spiegato i suoi stessi precedenti (sent. 41/1996; sent. 192/2015; sent. 178/2017; sent. 166/2022), la Consulta sintetizza la ratio  sottesa al suo orientamento già ampiamente motivato e rispetto al quale si mantiene coerente, con i dovuti adeguamenti.

La ratio che sorregge le indicate pronunce è quella di impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l’assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all’ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro, nella necessità di preservare l’«elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» (sentenza n. 192 del 2015, punto del 5.1. del Considerato in diritto) della base tariffaria dei compensi degli ausiliari.

Come testualmente affermato nella sentenza n. 166 del 2022, «[i]l dispositivo delle sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 sottende un’enunciazione di portata generale che […] trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio di irragionevolezza [e che è] identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari» (punto 3.2. del Considerato in diritto).

E continua, venendo all’art. 4, cit.:

3.2.4.– I principi affermati, trasposti dal sistema tabellare, all’interno del quale si è formato il richiamato indirizzo, alla materia delle prestazioni remunerate “a tempo”, inducono alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate.

Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive – quale che ne fosse, in origine, il fondamento – accentua, nel descritto contesto, l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione (…) 3.2.5.– L’istituto della vacazione, in realtà, non è più normato nella novellata disciplina degli onorari a tempo, ormai, come si è visto, interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare.

L’intervenuta costituzione presso il Ministero della giustizia, in data 4 dicembre 2023, della predetta Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, e la pendenza dei lavori della stessa, costituiscono un’occasione per riflettere sull’utilità di una distinzione, all’interno delle riordinate tabelle di liquidazione dei compensi, «tra la prima e le ore successive» (art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002), che, prevista dal legislatore come “solo eventuale”, rischia di riproporre, in caso di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le deviazioni applicative in questa sede stigmatizzate.

4.– L’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

La Commissione cui fa cenno la sentenza nella parte finale è stata istituita con Dm del Ministero di Giustizia del 4 dicembre 2023, con lo specifico scopo di procedere alla “rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”.

L’art. 2 prevedeva che la Commissione dovesse concludere i suoi lavori entro il 30 maggio 2024.

Al momento non risulta che gli esperti abbiano terminato i loro compiti: l’intervento della Corte fa ben sperare che essi possano continuare in maniera solerte, arrivando all’obiettivo sperato, aiutati anche dai suggerimenti di ordini, collegi, associazioni che hanno avuto una buona occasione per far sentire ancora la loro voce.

© Annunziata Candida Fusco

pronuncia_16_2025

D.M._4_12_2023

Share:

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su pinterest
Pinterest
Ultime news

Articoli correlati

Le dipendenze digitali

Dalle malattie codificate al vero rischio: l’a-socialità Nelle canzoni il campanello d’allarme: da J-Ax ai Coma Cose Le dipendenze spaventano. Spaventano quelle fisiche: consumo di

C.t.u. Vacazioni e compensi

Torniamo a parlare di ctu, tema molto caro al SIPA, ormai impegnato sul tema a tutto tondo. Questa volta parliamo di vacazioni dei consulenti tecnici

Milano chiama Napoli risponde

Dopo la partita vinta dall’Inter contro l’Udinese, seppur con il batticuore dell’ultimo minuto in cui Sommer salva la porta nerazzurra, il Napoli è chiamato contro