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Consulenza tecnica d’ufficio: le novità del Correttivo Cartabia

Abbiamo avuto già modo di occuparci sulle pagine di questo sito delle novità introdotte alla disciplina della consulenza tecnica d’ufficio contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni di attuazione allo stesso ad opera della l. delega 206/2021 e del successivo D.m. 109/2023. Torniamo sull’argomento per aggiornare ancora un pò la materia.  

Il Correttivo Cartabia, adottato con D. Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, ha introdotto alcune ulteriori novità dettate prevalentemente da un’esigenza di armonizzazione delle norme con il contesto complessivo delle novità che l’intera riforma ha generato, soprattutto in punto di semplificazione e digitalizzazione. Una necessità di coordinamento che investe l’intero decreto citato.

Come anticipato, il D.m. del Ministero di Giustizia del 4 agosto 2023 era deputato a disciplinare i requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta, l’aggiornamento dell’albo nazionale, in attuazione degli artt. 13, comma 4, e 24 bis, d.a. cpc, come richiesto dalla legge delega. Il Decreto infatti ha previsto, tra l’altro, una normativa di dettaglio circa le ulteriori categorie (e specializzazioni) di cui dovrebbe essere composto l’albo, in aggiunta a quelle previste dal citato art. 13. Ai sensi dell’art. 3 del D.m., le categorie e le specializzazioni sono indicate nell’allegato “A”.

Orbene, il correttivo Cartabia dello scorso dicembre 2024 ha modificato proprio l’art. 13, comma 1, sopprimendo il comma 3, che conteneva l’elencazione delle categorie e modificando il quarto comma (la soppressione della parola “ulteriori), statuendo che con il decreto ministeriale ivi previsto (adottato dal Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico) siano stabilite tutte le categorie e le specializzazioni di cui si compone l’albo ctu. 

Insomma, la novità è data dal fatto che tutta la disciplina di dettaglio debba essere contenuta in un’unica fonte, ossia nel decreto ministeriale, senza più spezzettamenti tra quest’ultimo e le disposizioni di attuazione.

Altra modifica degna di nota è la soppressione del comma 3  dall’art. 16 della d.a. cpc: qui si prevedeva che la domanda di iscrizione all’albo ctu contenesse il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Questo incombente è stato ritenuto superfluo in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante privacy con provvedimento n. 14 del 27 gennaio 2022, il quale ha  chiarito che la P.A. , al fine di adempiere “compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di poteri pubblici”, non ha bisogno di acquisire il consenso per trattari i dati personali.

Il nuovo comma 3 prevede che le qualità personali di cui ai commi 1,2,3, dello stesso articolo, da inserire nella domanda di iscrizione, possano essere comprovate, in ottica di semplificazione, con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000.

Infine, dagli artt. 192, 195, 200, 201 cpc sono stati eliminati tutti i riferimenti alla cancelleria, come in tutto l’impianto del codice, considerata l’esigenza di coordinamento con le previsioni relative alla quasi totale digitalizzazione del processo. Interessante l’art. 201: la nomina del ctp, appunto, non andrà più fatta mediante deposito in cancelleria, ma mediante deposito telematico.

Non ci resta che attendere il nuovo decreto interministeriale che andrà ad integrare e/o modificare quello del 2023.

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