E’ ormai notizia certa che lo schema di decreto ministeriale sull’alcolock, in attuazione dell’art. 125 del Cds, sia stato approvato e notificato all’Unione europea per la consueta approvazione. La notizia circola da settimane sui quotidiani nazionali e sui siti specializzati (per tutti, si veda sul sito si Ansa.it al link https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2025/03/19/ministero-dei-trasporti-notifica-il-decreto-sullalcolock-allue_a2be00dc-2d43-4ce4-98da-1636313e1751.html) sebbene sul sito del Mit la bozza non sia ancora reperibile, che invece si trova in anteprima sul sito di ASAPS, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, al cui link si rinvia https://www.asaps.it/81446-_decreto_ministero_infrastrutture_e_dei_trasporti__caratteristiche_e_modalita_di.html
Che cos’ è l’alcolock?
È un dispositivo di sicurezza, già adottato in altri Paesi soprattutto su mezzi di pubblico trasporto, destinato a funzionare da deterrente rispetto all’uso di alcol prima di mettersi alla guida.
Riportiamo una definizione tratta da una rivista specializzata.
“L’Alcolock è un dispositivo che funziona esattamente come un etilometro da auto. Se il tasso alcolemico del guidatore risulta elevato, il sistema impedisce al motore di avviarsi. Il dispositivo funziona come un vero e proprio etilometro: il conducente dovrà soffiare nell’apparecchio una volta seduto. Se il sistema rileva un valore fuori norma, allora impedisce al guidatore di avviare il motore, che potrà essere acceso solo nel momento in cui il guidatore tornerà a essere lucido e il tasso alcolemico sotto i limiti”.
(tratto dal sito Alvolante.it: https://www.alvolante.it/da_sapere/tecnologia/alcolock-in-auto-per-chi-diventa-obbligatorio-e-come-funziona-380580)
Sempre secondo la stessa rivista, l’alcolock rientra nell’ambito dei “sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance System), ovvero sistemi avanzati di assistenza alla guida, e tra questi spicca anche l’Alcolock, noto anche come Ignition Interlock Device (IID) o Alcohol Interlock”.
L’alcolock nel Codice delle assicurazioni private (D. lgs 209/2005)
Venendo agli aspetti giuridici, vi è da fare una brevissima premessa.
L’alcolock era già previsto nel nostro ordinamento prima della recente riforma del CdS.
Esso era stato introdotto nel Codice delle assicurazioni (D. lgs 209/2005), accanto alla scatola nera, come sistema da montare volontariamente sul veicolo all’atto della stipula della polizza rca al fine di ottenere sconti sul premio, incoraggiando così comportamenti virtuosi.
Riportiamo il testo della norma in questione.
Art. 132 ter (sconti obbligatori)
In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
… (ispezione preventiva)
… (scatola nera)
nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
In attuazione di tale articolo, fu adottato il Regolamento Ivass N. 37 DEL 27 MARZO 2018 RECANTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI.
La riforma del Codice della strada
La legge 177/2024, che ha introdotto consistenti modifiche al CdS e ad altri testi normativi relativi alla sicurezza e alla circolazione stradale, novellando l’art. 186 del CdS, ha previsto il meccanismo dell’alcolock come forma di sanzione-limitazione in caso di guida in stato di ebbrezza.
Il neo introdotto comma 9 ter dell’art. 186 (Guida sotto l’influenza di alcool), dispone, infatti che nei confronti del conducente condannato per i reati previsti dallo stesso articolo, si applicheranno sulla sua patente i codici unionali 68 e 69 che limitano di fatto l’uso del veicolo, imponendo l’alcolock.
Ecco il testo integrale del comma 9 ter
Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
Il successivo neo introdotto comma 9 quater prevede le sanzioni nei confronti di chi commette i reati indicati dall’art. 186 (la guida in stato di ebbrezza) dopo aver subito la condanna e la limitazione alla guida con l’apposizione dei codici nonché nei confronti di chi abbi alterato il dispositivo.
Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
Si ricorda che l’art. 186 sula guida in stato di ebbrezza non ha subito alcuna modifica nei commi 1 – 9 bis: nessun cambiamento quanto ai tassi alcolemici e alle sanzioni. La novità riguarda solo l’alcolock e le eventuali trasgressioni ai limiti imposti.
Le norme di attuazione
Venendo al decreto ora in circolazione, l’art. 186, comma 9 quater, rinvia all’art. 125 comma 3 ter, il quale detta le prime indicazioni in materia di alcolock.
I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436“, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
Il secondo periodo del comma 3 ter rinvia ad un decreto ministeriale, da adottare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma (14 dicembre 2024), che determini disposizioni tecniche relative ai dispositivi e alle modalità di installazione degli stessi, indicando anche le officine abilitate al montaggio.
Orbene, in attuazione di questa disposizione, il Mit ha adottato lo schema di decreto di cui ora si discute, notificato all’Ue ed in attesa di essere poi pubblicato, se non ci saranno modifiche o ostacoli, su GU già nel mese di luglio.
Lo schema attualmente in circolazione, e quindi non ufficiale nè definitivo, è quello di cui sopra, reperibile sul sito Asaps e a cui si rinvia.
Volendo fare qualche breve osservazione, rinviando ulteriori approfondimenti a quando sarà disponibile il testo definitivamente approvato, possiamo limitarci a dire poche cose.
Prima di tutto, è lodevole che il Mit si sia mosso nel rispetto dei termini indicati dalla legge; se tutto procede per il meglio, effettivamente prima della fine dell’estate si potrà verificare quanto la riforma sia efficace rispetto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Sorte meno felice, sappiamo, ha avuto l’altra norma interessata in modo massiccio dalla riforma ossia l’art. 187 Cds, relativo alla guida sotto l’effetto di sostanze.
Se poi consideriamo le sorti controverse della bozza di decreto relativo agli autovelox, davvero questo appare un gran bel traguardo.
Quanto al testo del decreto, ci limitiamo per ora a riportare lo schema senza entrare nel merito, si ripete, in quanto si sembra preferibile attendere che sia scritta la parola fine all’intero iter di approvazione.
Il decreto consta di 9 articoli e di 6 allegati tecnici. Per la lettura si rinvia al link ASAPS di cui sopra o al documento allegato in calce al presente.
Indice Decreto
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
Articolo 2
(Definizioni)
Articolo 3
(Caratteristiche generali d’installazione del dispositivo alcolock)
Articolo 4
(Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock)
Articolo 5
(Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock)
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
Articolo 7
(Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock)
Articolo 8
(Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock)
Articolo 9
(Disposizioni finali)
Allegato 1
Istruzioni per l’installazione/rimozione del dispositivo alcolock
Allegato 2
Marcatura del dispositivo alcolock
Allegato 3
Istruzioni per l’uso del dispositivo alcolock
Allegato 4
Istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock
Allegato 5
Taratura del dispositivo alcolock
Allegato 6
Dichiarazione d’installazione del dispositivo alcolock
© Annunziata Candida Fusco
decreto MIT ALCOLOCK per ASAPS
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