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APERTURA DI SPORTELLO… È REATO?

Se apro la portiera e colpisco in pieno un pedone …. è reato? breve nota a sentenza Cassazione penale n. 42039 dell’8 novembre 2022


La sentenza della Cassazione penale qui esaminata, semplice ed essenziale, ci offre uno spunto di riflessione interdisciplinare su di un caso apparentemente banale, ma pur sempre ricorrente.
Un veicolo fermo può costituire motivo di pericolo e fonte di responsabilità, sia su un piano civile che penale.
Le domande che il caso ci pone sono due:
1) può una semplice distrazione, quale l’apertura della portiera senza guardare chi passa, costituire reato?
2) chi paga il danno causato a terzi quando il veicolo è fermo?

Il caso
Tizia, terza trasportata su un veicolo in sosta su di un marciapiede, apre lo sportello posteriore avventatamente e non si accorge della presenza di un pedone che percorreva il marciapiede stesso a piedi. Il pedone, colpito in pieno al torace, subisce lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.


Il Giudice di pace di Vasto, investito della questione sul piano penale, condanna Tizia al pagamento di euro 500,00 per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Ma Tizia ricorre in Cassazione, ritenendo che il Giudice di pace abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie. Infatti, non è affatto vero che Tizia ha aperto distrattamente la portiera colpendo il malcapitato pedone: viceversa, il pedone “distratto dal cane mentre camminava era andato a sbattere contro la portiera dell’autovettura, che era già aperta, in quanto la imputata era scesa per fumare una sigaretta”.
Ma la Cassazione non la pensa così: ritiene che le prove siano state correttamente raccolte e interpretate: infatti, spiega la Corte, nella sua motivazione il Giudice di Pace ha motivato adeguatamente l’accaduto:
“In tale motivazione ha affermato che la condotta della persona offesa e le dichiarazioni rese anche dal … rendono palese la sussistenza del comportamento colposo generico e specifico dell’imputata che, nell’aprire la portiera dell’autovettura, non ha usato quindi la massima prudenza nell’ispezione della strada che le avrebbe consentito di vedere il pedone che stava sopraggiungendo”.
Il ricorso viene rigettato e la multa inflitta aumentata a 3.000,00 euro, con condanna alle spese legali.
La risposta quindi alla prima domanda è: sì, l’apertura di una portiera può costituire reato se comporta lesioni colpose ad un terzo utente della strada.

La seconda domanda ci sposta sul piano delle responsabilità civile: chi risarcisce quel danno? ossia chi paga lo sventurato pedone per i danni da lesioni personali subite?
Questo secondo interrogativo ci induce a dover fare alcune precisazioni.
Prima di tutto, sicuramente sussiste responsabilità per omessa violazione dell’art. 157, comma 7, CdS, secondo cui:

“E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

La violazione è assistita da sanzione amministrativa pecuniaria da 42 a 173 euro.
Ovviamente, tra gli utenti della strada ci sono anche i pedoni mentre il marciapiede, ad essi destinato, è parte della carreggiata (art. 3, comma 33, CdS).

“Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”

Nel caso di specie, a leggere attentamente la sentenza, si nota che l’auto era in sosta sul marciapiede, altra condotta decisamente poco rispettosa delle norme del CdS, almeno in mancanza di altri dettagli che ci indicano che il marciapiede fosse adibito a spazi per la sosta.
Secondo quanto normalmente e unanimemente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, nel concetto di circolazione rientrano anche la sosta e le operazioni di carico e scarico (Cass. sez. un. ord. 27759 del 22 novembre 2017): pertanto, ai sensi dell’art. 2054 cc, la responsabilità del proprietario del veicolo per danni cagionati a terzi dalla sua circolazione si estende anche alle ipotesi di danni va veicolo fermo o in sosta.
In conclusione: la copertura assicurativa per la rca ricomprende anche il danno cagionato dal veicolo in sosta al terzo pedone regolarmente in transito sul marciapiede.
© Annunziata Candida Fusco

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