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Periti assicurativi: la problematica deroga dell’art. 156, comma 2, Cap

La multiforme varietà attraverso cui oggi è esercitata l’attività di accertamento e stima del danno derivante da circolazione stradale costringe gli operatori del settore ad interrogarsi continuamente sulla legittimità di tutte le pratiche di volta in volta escogitate dall’intelligenza umana o dalle logiche del business. E così ci si chiede quale sarà la prossima frontiera cui la tecnologia e la digitalizzazione delle attività professionali aspireranno.

L’intelligenza artificiale, le community per la raccolta e vendita di foto scattate in tempo reale, la videoperizia e tutte le forme di ispezione da remoto, l’uso di esperti fotografi o esperti motor, il ricorso a neologismi, l’equilibrismo sul filo di una lettura della legge spesso sganciata dai criteri di interpretazione normativa e dalla chiave nomofilattica della giurisprudenza della Cassazione rischiano di generare derive giuridiche oltre che audaci pratiche commerciali al limite della correttezza.

Chi paga tutto ciò, al di là della categoria dei periti assicurativi, sono sicuramente i danneggiati o consumatori, come più genericamente vengono definiti dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Di fronte alla domanda urgente di giustificare nuove forme e modalità di gestione dell’attività peritale, inevitabilmente calata nel contesto innovativo e innovato della nostra epoca, così come per tutte le altre attività, mi è tornata alla mente una discussione che ebbe luogo anni fa quando l’invasione tecnologica non aveva preso ancora così tanto piede.

Da quel dibattito, di cui ebbi modo di occuparmi ex professo e da cui derivò un approfondito studio, vorrei riprendere alcuni spunti e provare a verificare se può essere ancora utile.

Rispolvero ogni volta la disposizione madre, di fonte primaria, presidio non più tanto inespugnabile nonostante la forza che le proviene dalla sua collocazione gerarchica, e riparto inevitabilmente da lì.

Quanto ai documenti che utilizzerò, leggermente datati, non mi risulta siano stati superati da altri più recenti emanati dalle stesse autorità; in caso contrario, sarò grata a chi vorrà fornirmi qualcosa di più recente che possa contribuire a comprendere meglio l’evolversi delle vicende. 

https://avvocatofusco.com/author/avvocatofusco

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