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Pellicole oscuranti sui vetri del veicolo: è modifica costruttiva

Breve nota a Cass. civ. ord. 29 novembre 2023 n. 33230

E’ possibile rivestire il vetri anteriori di un veicolo con pellicole oscuranti?

La Cassazione risponde di sì, ma ritiene che essa costituisca modifica costruttiva e funzionale del veicolo per cui il proprietario è tenuto a sottoporre il mezzo a visita e prova presso la motorizzazione civile, annotando poi la modifica sulla carta di circolazione.

Il caso si è verificato a Trento, avendo interessato prima il Giudice di pace e poi il Tribunale.

Un utente della strada proponeva opposizione a verbale elevato dalla Polizia municipale per violazione dell’art. 78 Cds: l’utente circolava avendo apposto pellicole oscuranti sui vetri anteriori del suo veicolo, senza aver espletato la procedura prevista dalla norma citata. Il Giudice di pace accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione edittale.

L’articolo 78 Cds recita come segue:

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu’ modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilita’, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi’, le modalita’ e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
  2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche’ i dispositivi di equipaggiamento che possono essere’ modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi’, le modalita’ per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
  3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)).
  4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Quindi modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali sono da sottoporre ad approvazione della motorizzazione e vanno annotate sulla carta di circolazione.

Il protagonista della vicenda, non condividendo la sentenza del Giudice di pace, proponeva appello presso il Tribunale di Trento, ritenendo che la modifica da lui apportata non rientrasse tra quelle suscettibili di verifica e annotazione sulla carta di circolazione.

“Sosteneva, in particolare, che: (a) il fatto descritto nel verbale (cioè l’apposizione di pellicole oscuranti) non poteva essere riconducibile all’art. 78 C.d.S., non trattandosi di caratteristiche indicate nella carta di circolazione; (b) non sussisteva alcuna norma che imponesse in tal caso una revisione al fine di aggiornamento della carta di circolazione; (c) eventualmente si sarebbe dovuta comminare la sanzione contemplata dall’art. 71 C.d.S. per avere circolato con veicolo a motore non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione C.d.S.”.

Il Tribunale di Trento rigettava l’appello, contro cui l’interessato proponeva ricorso in Cassazione.

La Cassazione però non condivide l’assunto del ricorrente.

La domanda è la seguente: l’ipotesi della modifica del veicolo con pellicole oscuranti genera sanzione ex art. 78 o ex art. 71, u. co., Cds?

Si ricorda che quest’ultima norma sanziona (meno gravemente rispetto all’altra) genericamente chiunque circola con veicolo a motore non conforme alle prescrizioni del regolamento attuativo del Cds  

La Cassazione precisa che correttamente è stata fatta applicazione dell’art. 78 cit, richiamando espressamente anche la normativa europea che specificamente tratta dell’uso di pellicole oscuranti:

“La parte censurata della sentenza di appello è essenzialmente la seguente. L’apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli è espressamente vietata dalle direttive europee. In particolare, rilevano le direttive 92/22/CEE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore).
Tali direttive vietano le pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli.
La ratio è, pertanto, chiara: impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del
conducente. Si tratta di direttive self-executing dell’Unione Europea, le quali, quindi, sono immediatamente
applicabili anche in Italia”.

Il motivo del ricorso pertanto non è fondato.

“L’applicazione di pellicole oscuranti incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, il
proprietario che le applichi è tenuto a sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione…. In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per violazione dell’art. 78, comma 3, C.d.S”.

© Annunziata Candida Fusco

si allega la sentenza integrale estratta da Banca dati La Tribuna Plus

Cass. 33230_2023

https://avvocatofusco.com/author/avvocatofusco

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