Dopo nove anni dall’ultimo intervento in materia, Consap emana un nuovo regolamento relativo alla disciplina della professione peritale, in attuazione degli artt. 156, 157 e 158 del D.lgs. 209/2005 (Cd. Cap – Codice delle assicurazioni private).
Il Regolamento n. 3 del 4 ottobre 2024, in vigore dal 17 ottobre, sostituisce, abrogandolo, il Regolamento n. 1 del 23 ottobre 2015. Le modifiche sono prevalentemente formali, come è possibile constatare mettendo a confronto i due testi.
Per una lettura sinottica, si rinvia in calce all’articolo all’allegato da noi elaborato.
Sicuramente, vi è da dire che il nuovo regolamento era necessario per aggiornare e rivedere il carattere letterale di molte disposizioni. Scorrendo il regolamento articolo per articolo, si può notare che spesso torna una precisazione prima assente dal Reg. 1/2015 e che, a mio avviso, appare molto opportuna.
Tutte le volte in cui vi è un richiamo evidente al testo del Cap, ora il Regolamento lo esplicita, citando articoli e commi del Codice. Trovo che la “correzione” sia molto appropriata: era evidente ad un occhio attento che non poteva mancare in rinvio testuale alla fonte primaria che si è voluto valorizzare e sottolineare. Come a dire: tutto ciò che è nella fonte secondaria è attuazione di una norma superiore a cui ci si attiene e che non si può valicare.
Nel merito, sono poche le novità e riguardano in particolare il tirocinio peritale e aspetti procedurali relativi all’esame di idoneità necessario per l’iscrizione al ruolo ex art. 157, Cap.; qualche novità interessa poi il procedimento di cancellazione dal ruolo.
Prima di passare ad esaminarle brevemente, vi è però una nota da fare sull’art. 2, comma 2 del Reg. neo-approvato.
La modifica, apparentemente irrilevante, evidenzia un chiaro intento di conferire maggiore vigore alla ratio della norma. Nulla cambia nella sostanza, ma, attraverso la nuova formulazione, la scelta del legislatore diventa più efficace e incisiva. Anche questa sommessa modifica va molto apprezzata.
Guadiamola da vicino:
Reg. 1 /2015
Art. 2
(Ambito di applicazione)
- L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 156 comma 2 del Codice.
Reg. 3/2024
Art. 2 – Ambito di applicazione
- L’attività peritale può essere svolta esclusivamente dai soggetti iscritti nel Ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 2, del Codice.
La formulazione in positivo anziché in negativo non lascia spazio a dubbi: l’attività peritale (definita dall’art. 156, comma 1, Cap) è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti nel Ruolo tenuto da Consap.
Certo la nuova veste non risolve i problemi generati dal comma 2 dell’art. 156, Cap, ma è sicuramente un monito importante anche in vista di eventuali riforme del testo contenuto nella fonte primaria: l’art. 156, infatti, conserva intatta la sua originaria formulazione.
Venendo alle novità sopra menzionate, la prima riguarda, come si diceva, il tirocinio peritale.
L’art. 7, comma 2, introduce la necessità del numero minimo di perizie a cui il tirocinante deve partecipare durante la sua pratica biennale presso un perito iscritto. Dovrà infatti dare atto di aver assistito ad un numero di elaborati non inferiore a 15. Inoltre, ai fini dell’ammissione del tirocinante alla prova d’idoneità, il tirocinio decorre dalla data di invio a Consap della pec con cui il dominus informa l’ente dell’inizio della formazione.
Quanto alla procedura d’esame, le principali novità riguardano la composizione della commissione esaminatrice.
L’art. 10 novellato chiarisce che della commissione esaminatrice deve essere data adeguata pubblicità. La commissione, secondo le nuove disposizioni, deve essere composta da 5 membri titolari e due supplenti. Il presidente non è più un dirigente Consap, ma un esperto esterno al pari degli altri commissari sebbene con una specifica competenza. Si precisa infatti che dei tre componenti esterni uno dovrà avere il ruolo di presidente, esperto di diritto assicurativo: costui deve essere preferibilmente un avvocato dello Stato, un consigliere di Stato, un professore universitario.
Gli altri due devono essere “esperti nelle singole materie d’esame” ovvero “esperti in ambito assicurativo”. Quest’ultima parte è rimasta immutata. Pertanto, su cinque membri due presumibilmente continueranno ad essere scelti tra esperti tecnici ed esperti giuridici, considerate le materie d’esame. Ricordiamo a tal fine l’art. 8, comma 3, rimasto immutato anche nel nuovo testo:
“La prova di idoneità consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale quali, a titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni; responsabilità civile auto; circolazione stradale e della navigazione; estimo; meccanica. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla e nella redazione di una perizia di danno”.
Tornando ai commissari d’esame, il Regolamento introduce un elemento di trasparenza: “Ai soli componenti esterni è riconosciuto un compenso di euro 200,00 per ogni seduta della
Commissione”.
Quanto alla garanzia della imparzialità dei commissari, si conferma il principio che essi non si debbano trovare in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 51 cpc, che si applica nei limiti della compatibilità (comma 3, art. 10). E’ stato eliminato dal comma 3 l’inciso che stabiliva che i commissari non “devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova”. La norma era un evidente argine contro possibili disfunzioni del sistema, potendo difatti verificarsi che fossero chiamati esperti-docenti in corsi di formazione e preparazione all’esame di idoneità e che tra gli esaminandi vi fossero partecipati ai loro corsi. In realtà, sebbene la modifica appaia come un segnale di regresso, a mio avviso è solo una modifica di buonsenso. Un evidente caso specifico inserito in una norma che ha vocazione di astrattezza e che già prevede nell’ipotesi generale (il rinvio alle ipotesi di incompatibilità ex art. 51 cpc) la più ampia tutela contro qualsiasi forma di incompatibilità o meglio contro le incompatibilità ritenute più gravi da parte del legislatore. Infine, in caso di “assenza del Presidente titolare ad una seduta, la funzione viene assunta dal dirigente Consap titolare o da
quello supplente” (comma 4, art. 10).
Ricordiamo esemplificativamente il numero 1 dell’art. 51 cpc, secondo il quale il giudice ha l’obbligo di astenersi “se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto”
A proposito della domanda di iscrizione nel ruolo, stupisce che il nuovo Regolamento non abbia dato una virata nel senso di maggiore snellezza e agilità. L’art. 11, comma 1, lascia ferma la necessità che la domanda vada inoltrata a Consap a mezzo raccomandata, laddove sarebbe stato più in linea con lo spirito di altre norme prevedere finalmente l’inoltro a mezzo pec (stessa considerazione vale per la domanda di reiscrizione, ex art. 13). Addirittura, nel comma 2, nel prevedere che Consap ha l’onere di avvisare dell’avvenuta iscrizione, si conferma che essa “comunica agli istanti l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione”, ma si sopprime la previsione della eventuale comunicazione in via telematica presente nel vecchio testo. Un passo indietro? Chissà.
Qualche novità è pure intervenuta in materia di cancellazione dei periti dal ruolo.
Il comma 3 dell’art. 12 precisa che fino alla effettiva adozione da parte di Consap del provvedimento di cancellazione, il perito continua a pagare il contributo ex art. 337 del Cap.
Il successivo comma 4 introduce una fattispecie prima non prevista: la cessazione di fatto dell’attività peritale. In tal caso, aver smesso di esercitare la professione o aver comunicato alla Consap tale circostanza non equivale a rinuncia all’iscrizione per cui il perito continuerà a risultare iscritto finché non comunicherà, con la modulistica prevista, l’effettiva richiesta di cancellazione. Si lascia intendere, anche qui, che il perito continua a pagare il contributo.
I successivi articoli contengono modifiche formali e/o rivisitazioni del loro contenuto senza nulla aggiungere nella sostanza.
Bisognerà verificare quali concreti cambiamenti apporterà il nuovo Regolamento e, soprattutto, se esso sia solo il chiaro segnale di voler metter mano ad una organica e compiuta riforma dell’intera disciplina della professione peritale da anni all’affannosa ricerca di una sistemazione definitiva.