LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 – Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità – Pubblicata in Gu n. 76 del 1° aprile 2025 – In vigore dal 2 aprile 2025.
Il primo aprile scorso è stata pubblicata la tanto attesa legge in materia di ricostruzione post calamità. Un provvedimento finalizzato ad uniformare la disciplina in materia, che eliminasse le procedure sparse attualmente in vigore e che garantisse tutela su vari fronti in tutti i contesti colpiti disgraziatamente da calamità naturali.
Il testo, composto da 4 capi e 28 aritocli, è disponibile al seguente link
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/01/25G00047/SG e in dpf in allegato al presente contributo.
Sul sito del Dipartimento Casa Italia sono sinteticamente riportate le finalità della legge.
Gli obiettivi della norma sono:
disporre di un solo modello per le ricostruzioni;
snellire e accelerare le procedure;
velocizzare i tempi post emergenziali.
Attualmente risultano operativi otto processi di ricostruzione che coinvolgono territori più o meno ampi e diverse tipologie di eventi naturali, gestiti con modalità differenziate e disciplinati da norme ad-hoc che presentano elementi di sovrapposizione, ma anche differenze sostanziali in termini di governance, strumenti e procedure.
La legge quadro, dunque, nasce dall’esigenza di superare l’attuale frammentazione sia normativa che di conduzione operativa della fase di ricostruzione post-calamità e di omogeneizzare i modelli di intervento.
Disporre di una legge quadro consente di delineare dei percorsi uniformi che possano dare certezze sui tempi della ricostruzione sia privata che pubblica, agevolando la transizione dalla fase propriamente dell’emergenza a quella della ricostruzione.
Non essendo questa la sede per un commento dettagliato della legge, ci limitiamo a segnalare alcune disposizioni di notevole impatto quali ad esempio la disciplina relativa alla nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione (art. 3), il controllo dettagliato della Corte dei conti sui provvedimenti del Commissario (art. 20), le norme a garanzia di trasparenza degli atti e tutela dei lavoratori, la previsione di una cabina di coordinamento degli interventi ecc.
Degna di nota la delega al Governo contenuta nell’art. 26 della legge.
Art. 26 Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamita’ naturali ed eventi catastrofali
- Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad
indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio
edilizio cagionati da calamita’ naturali ed eventi catastrofali, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto
all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di
copertura, assicurando l’efficiente coordinamento degli schemi
assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di
intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in
occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
- b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni
suscettibili di indennizzo nonche’ l’entita’ dei massimali
assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire
adeguata e uniforme copertura nell’intero territorio nazionale;
- c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la
stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
- d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese
assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi,
anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti
sulla finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle misure di
intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e
catastrofali, a supporto del superamento dell’emergenza ad essi
correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.
- Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In
conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
- 196, qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per
l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
La disposizione è interamente dedicata a fissare principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell’emanare uno più decreti legislativi per la definizione degli “schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamita’ naturali ed eventi catastrofali”. Nell’ambito di tale finalità, le coordinate da seguire indicano l’individuazione dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e gli immobili ricompresi nella copertura, ma anche i rischi assicurabili e la costituzione presso Consap di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi, forme di compartecipazione delle imprese assicurative private e così via.
Il Governo ha tempo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per dare attuazione alla delega. Sarà quindi indispensabile seguire da vicino tutti i risvolti operativi che il nuovo articolato comporterà su cui soggetti istituzionali e operatori stanno cominciando a muoversi.
Tra questi sicuramente spiccano l’Anci (https://www.anci.it/pubblicata-la-legge-quadro-in-materia-di-ricostruzione-post-calamita/), che ha seguito in maniera particolarmente attiva la gestazione del provvedimento, ma anche Consap, che ha già espresso grande compiacimento per il coinvolgimento di Consap nella creazione del ruolo degli esperti destinati a stimare i danni da indennizzare (si veda il comunicato stampa del 26 marzo 2025 https://www.consap.it/costituito-presso-consap-il-ruolo-dei-periti-per-i-danni-catastrofali/).
© Annunziata Candida Fusco