TECNICA | SCIENZA | ARTE

Organo di informazione dei Periti Assicurativi

Approvata la legge quadro sulla ricostruzione post calamità

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 – Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità – Pubblicata in Gu n. 76 del 1° aprile 2025 – In vigore dal 2 aprile 2025.

Il primo aprile scorso è stata pubblicata la tanto attesa legge in materia di ricostruzione post calamità. Un provvedimento finalizzato ad uniformare la disciplina in materia, che eliminasse le procedure sparse attualmente in vigore e che garantisse tutela su vari fronti in tutti i contesti colpiti disgraziatamente da calamità naturali.

Il testo, composto da 4 capi e 28 aritocli, è disponibile al seguente link

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/01/25G00047/SG e in dpf in allegato al presente contributo.

Sul sito del Dipartimento Casa Italia sono sinteticamente riportate le finalità della legge.

Gli obiettivi della norma sono:

disporre di un solo modello per le ricostruzioni;

snellire e accelerare le procedure;

velocizzare i tempi post emergenziali.

Attualmente risultano operativi otto processi di ricostruzione che coinvolgono territori più o meno ampi e diverse tipologie di eventi naturali, gestiti con modalità differenziate e disciplinati da norme ad-hoc che presentano elementi di sovrapposizione, ma anche differenze sostanziali in termini di governance, strumenti e procedure.

La legge quadro, dunque, nasce dall’esigenza di superare l’attuale frammentazione sia normativa che di conduzione operativa della fase di ricostruzione post-calamità e di omogeneizzare i modelli di intervento.

Disporre di una legge quadro consente di delineare dei percorsi uniformi che possano dare certezze sui tempi della ricostruzione sia privata che pubblica, agevolando la transizione dalla fase propriamente dell’emergenza a quella della ricostruzione.

(fonte: https://www.casaitalia.governo.it/generali/interventi-per-la-difesa-e-il-rilancio-del-territorio/legge-quadro-sulla-ricostruzione-post-calamita/breve-introduzione/)

Non essendo questa la sede per un commento dettagliato della legge, ci limitiamo a segnalare alcune disposizioni di notevole impatto quali ad esempio la disciplina relativa alla nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione (art. 3), il controllo dettagliato della Corte dei conti sui provvedimenti del Commissario (art. 20), le norme a garanzia di trasparenza degli atti e tutela dei lavoratori, la previsione di una cabina di coordinamento degli interventi ecc.

Degna di nota la delega al Governo contenuta nell’art. 26 della legge.

Art. 26 Delega al Governo in materia  di  indennizzi  per  danni  causati  da  calamita’ naturali ed eventi catastrofali

  1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu’  decreti

legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati  ad

indennizzare persone fisiche e imprese  per  i  danni  al  patrimonio

edilizio cagionati da calamita’ naturali ed eventi catastrofali,  nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) individuare   la   platea   dei   soggetti   aventi   diritto

all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di

copertura,  assicurando  l’efficiente  coordinamento   degli   schemi

assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di

intervento pubblico  applicate,  secondo  la  normativa  vigente,  in

occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

  1. b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei  danni

suscettibili  di   indennizzo   nonche’   l’entita’   dei   massimali

assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire

adeguata e uniforme copertura nell’intero territorio nazionale;

  1. c) promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica, la costituzione presso  la  Concessionaria  servizi

assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un  ruolo  di  esperti  per  la

stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;

  1. d) valorizzare  forme   di   compartecipazione   delle   imprese

assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi  assicurativi,

anche al fine di mitigare, contenere  e  razionalizzare  gli  impatti

sulla finanza pubblica  derivanti  dall’attuazione  delle  misure  di

intervento pubblico attivate in  occasione  di  eventi  calamitosi  e

catastrofali, a  supporto  del  superamento  dell’emergenza  ad  essi

correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

  1. Dall’attuazione della delega di  cui  al  comma  1  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In

conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,

  1. 196, qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi  o

maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi

sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all’entrata  in

vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti

risorse finanziarie.

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati

di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della  legge

31  dicembre  2009,  n.  196,  sono   trasmessi   alle   Camere   per

l’espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti

per materia e per  i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano  nel

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale

i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

La disposizione è interamente dedicata a fissare principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell’emanare uno più decreti legislativi per la definizione degli “schemi assicurativi finalizzati  ad indennizzare persone fisiche e imprese  per  i  danni  al  patrimonio edilizio cagionati da calamita’ naturali ed eventi catastrofali”. Nell’ambito di tale finalità, le coordinate da seguire indicano l’individuazione dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e gli immobili ricompresi nella copertura, ma anche i rischi assicurabili e la costituzione presso Consap di un ruolo  di  esperti  per  la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi, forme di compartecipazione delle imprese assicurative private e così via.

Il Governo ha tempo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per dare attuazione alla delega. Sarà quindi indispensabile seguire da vicino tutti i risvolti operativi che il nuovo articolato comporterà su cui soggetti istituzionali e operatori stanno cominciando a muoversi.

Tra questi sicuramente spiccano l’Anci (https://www.anci.it/pubblicata-la-legge-quadro-in-materia-di-ricostruzione-post-calamita/), che ha seguito in maniera particolarmente attiva la gestazione del provvedimento,  ma anche Consap, che ha già espresso grande compiacimento per il coinvolgimento di Consap nella creazione del ruolo degli esperti destinati a stimare i danni da indennizzare (si veda il comunicato stampa del 26 marzo 2025 https://www.consap.it/costituito-presso-consap-il-ruolo-dei-periti-per-i-danni-catastrofali/).

© Annunziata Candida Fusco

Legge 18 marzo 2025 n. 40

Share:

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su pinterest
Pinterest
Ultime news

Articoli correlati